Regolamento (CE) n. 800/1999 – Restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli – Art. 16 – Restituzione differenziata – Prova dell’avvenuto espletamento delle formalità doganali di importazione
(Corte di giustizia Ue, I sezione, Sentenza 4.12.2008 C-391/07)
«Regolamento (CE) n. 800/1999 – Restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli – Art. 16 – Restituzione differenziata – Prova dell’avvenuto espletamento delle formalità doganali di importazione – Presentazione di una copia o di una fotocopia del documento di trasporto – Regolamento (CE) n. 1501/95 – Concessione delle restituzioni all’esportazione nel settore dei cereali – Art. 13 – Deroga alle disposizioni dell’art. 16 del regolamento n. 800/1999»
La domanda di decisione pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 13 del regolamento (CE) della Commissione 29 giugno 1995, n. 1501, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all’esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (GU L 147, pag. 7), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1° luglio 1997, n. 1259 (GU L 174, pag. 10; in prosieguo: il «regolamento n. 1501/95»). Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Glencore Grain Rotterdam BV (in prosieguo: la «Glencore») e lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas (in prosieguo: lo «Hauptzollamt»), avente ad oggetto il diritto alla restituzione applicabile ad un lotto di 3 041 886 kg di segale esportato a destinazione della Russia.
LaPrevidenza.it, 14/01/2009
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