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Share/Save/Bookmark Pubblicazione in appositi siti Internet degli atti attraverso cui viene data notizia delle vendite giudiziarie.
(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento del 7.2.2008 G.U. n. 47 del 25.2.2008 - Cesira Cruciani)

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ravvisato l’esigenza di indicare agli uffici giudiziari ed ai professionisti delegati alle operazioni di vendita, la necessità di adottare nell’espletamento delle procedure relative alle vendite giudiziarie, modalità che, nel rispetto del pertinente dettato normativo, permettano di favorire ampia pubblicità agli atti del processo esecutivo rispettando, al contempo, i diritti degli interessati.





L’omissione del nominativo del debitore nell’avviso di vendita (art. 490, terzo comma, c.p.c.) risponde alla necessità di tutelare il diritto degli interessati a non subire un’ingiustificata divulgazione dei dati personali che li riguardano. Dall’altro la possibilità di conoscere le generalità del debitore, e ogni altra ulteriore utile informazione, attraverso le strutture degli uffici giudiziari (art. 570 c.p.c.) consente a chi sia realmente interessato all’acquisto un’informata valutazione circa l’effettiva situazione giuridica del bene da espropriare.





Con decreto del Ministro della giustizia del 31 ottobre 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2006) sono stati individuati i siti internet destinati all’inserimento dei predetti avvisi. La prevista consultabilità on-line di atti del procedimento esecutivo senza l’omissione delle generalità del debitore vanifica la tutela garantita. Occorre che gli uffici giudiziari ed i professionisti delegati alle operazioni di vendita ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c. omettano l’indicazione del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelarne l’identità, oltre che nell’avviso di vendita, anche nelle copie dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima.





Resta fermo che le generalità del debitore e ogni altra ulteriore informazione potrà essere richiesta e ottenuta presso la cancelleria del tribunale da chiunque vi abbia interesse (art. 570 c.p.c.).


(Dott.ssa cesira Cruciani)

 Condizioni per l'utilizzo del materiale







 



LaPrevidenza.it, 28/02/2008

Documenti:
gar_privacy_decreto_7_2_08.html


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