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(Cassazione, sez. VI^ Pen. sentenza 15.2.2011 n. 5752 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi)

Tale specifica si era resa necessaria perché  s’incorre in una condanna penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare nell’"autoridurre l'assegno disposto a favore dei minori" a meno che non si dimostri una "comprovata incapacità di far fronte all'impegno”. Per tale motivo la Cassazione, Sesta sezione penale - sentenza n. 5752 del 15 febbraio 2011 - ha confermato la sentenza di condanna penale (1 mese e 10 gg di reclusione ed euro 67 di multa) di un uomo che, senza provare il suo stato  di indigenza o di impossibilità economica nel rispettare l’importo del mantenimento, come da sentenza omologata dal giudice in sede di separazione, aveva applicato un’autoriduzione dell’importo da versare ai propri figli. “Art. 570 Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potesta’ dei genitori, alla tutela legale, o alla qualita’ di coniuge, e’ punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:  1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di eta’ minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.


Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e’ commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma (1) . Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto e’ preveduto come piu’ grave reato da un’altra disposizione di legge.  (1) Comma aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.”  L'obbligazione di mantenimento nei confronti dei figli, in particolare, trova già radici nell'ordinamento nazionale: l'art. 30 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce, infatti, che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. E' un obbligo che sorge direttamente ed in istantanea dal rapporto di filiazione e gravante non solo sui genitori nel caso di figli nati nell'ambito del matrimonio, ma, allo stesso modo, nel caso di riconoscimento del figlio naturale. La norma costituzionale in materia di mantenimento è ribadita dall'art. 147 del Codice Civile il quale esplicitamente prevede che "il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli", precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo. Questo l'obbligo di mantenimento della prole non ha  un carattere prettamente patrimoniale, esso è scevro sia dalla sussistenza della potestà genitoriale, sia dalla convivenza dei genitori con i figli. Nell'ambito della fondamentale disciplina costituzionale e codicistica si è inserita la giurisprudenza della Corte di Cassazione tracciare empiricamente le linee guida da adottare caso per caso mirate alla tutela dei figli, aggiornando la normativa all'evoluzione dei tempi e dei contesti sociali.


D.ssa Mariagabriella Corbi

LaPrevidenza.it, 23/03/2011

Documenti:
cass_pen_5752_2011.html


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