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Share/Save/Bookmark Project financing: revoca della dichiarazione di pubblico interesse di un progetto
(Consiglio di Stato, sentenza 6 ottobre 2010, numero 7334 - Dario Immordino)

Con la sentenza 6 ottobre 2010 n. 7334 il Consiglio di Stato ha affrontato alcuni dei profili più controversi della disciplina del project financing, quali i presupposti della revoca della dichiarazione di pubblico interesse di un progetto, la legittimazione ad impugnare detto provvedimento, la legittimità delle clausole limitative della responsabilità della pubblica amministrazione, la quantificazione dell’indennizzo spettante al soggetto direttamente pregiudicato dalla revoca e la necessità della relativa liquidazione all’atto della revoca.


Sotto il primo profilo il collegio rileva che il legislatore ha accolto una nozione ampia di revoca, prevedendo tre presupposti alternativi, che legittimano l’adozione di un tale provvedimento: a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; b) per mutamento della situazione di fatto; c) per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario; pertanto la revoca di provvedimenti amministrativi è, quindi, consentita non solo in base a sopravvenienze, ma anche per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.


Alla luce di ciò la revoca di provvedimenti amministrativi deve ritenersi consentita non solo in base a sopravvenienze, ma anche per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario; valutazione in ordine alla quale l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità.


In merito alla legittimazione ad impugnare il provvedimento di revoca della dichiarazione di pubblico interesse di un progetto viene invece sottolineato che le evidenti peculiarità che connotano il project financing distinguendolo dalle altre procedure, non ne intaccano la natura di meccanismo selettivo fondato su un iter procedimentalizzato che parte da un bando, prevede la presentazione di proposte che devono avere un certo contenuto, si sostanzia nella valutazione anche comparativa delle diverse proposte presentate, al fine di individuare quella ritenuta di pubblico interesse, la quale costituisce base di ulteriori passaggi procedurali. Alla luce di simili caratteristiche è giocoforza ritenere che detta procedura non può essere sottoposta, in relazione alle regole di tutela giurisdizionale, a condizioni diverse da quelle che valgono per la generalità delle procedure, motivo per  cui non può negarsi la sussistenza di un interesse differenziato e qualificato delle società ad impugnare gli atti emessi dall’Amministrazione che hanno bloccato il meccanismo di finanza di progetto, al fine di rimettere lo stesso in moto e di giungere alla stipula della concessione per la realizzazione dell’opera pubblica.


Quanto alle condizioni di legittimità delle determinazioni della pubblica amministrazione ed ai presupposti per la corresponsione del risarcimento dei danni alle imprese pregiudicate dalla revoca di un provvedimento il supremo consesso della giustizia amministrativa precisa che deve ritenersi ’ nulla, ai sensi dell’art. 1355 c.c. (condizione meramente potestativa), la clausola dell’avviso indicativo in cui è stabilito che “la presentazione della proposta non vincola in alcun modo l’Amministrazione, nemmeno sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.; essa quindi resterà libera di decidere di realizzare l’opera in maniera diversa, senza cioè ricorrere al project financing, di non riconoscere il pubblico interesse nei confronti di tutte le proposte pervenute, di non dar corso alla successiva fase di aggiudicazione della concessione, ovvero di non realizzare l’opera, e ciò senza che i privati promotori possano nulla pretendere a qualsiasi titolo o ragione nei confronti di questo Comune”, poiché subordina qualsiasi responsabilità dell’Amministrazione alla mera volontà dell’Amministrazione stessa.
In relazione all’ultimo dei profili affrontati il Collegio, ribadito che la legittimità del provvedimento di autotutela fa venire meno il presupposto su cui è stata fondata la domanda risarcitoria ( costituito appunto dall'illegittimità provvedi mentale) e comporta che l'amministrazione è tenuta a corrispondere il solo indennizzo ex art. 21-quinquies L. n.241/1990 , e non l'integrale risarcimento del danno, indica le componenti e i criteri di quantificazione dell’indennizzo.


A tal fine spettante la pronuncia chiarisce che, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 21-quinquies L. n.241/1990, in virtù della lesione della pretesa a non essere coinvolto in trattative inutili al soggetto direttamente pregiudicato dalla revoca di un provvedimento spetta un indennizzo limitato  al “danno emergente”,  comprensivo delle spese di partecipazione alla procedura adeguatamente, a condizione che si tratti di costi  documentati, necessari, proporzionali e quantificati secondo i prezzi di mercato.


Sulle singole spese rimborsabili, che sono debiti di valore, spettano altresì la rivalutazione monetaria compete la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dalla data di effettuazione della spesa fino alla data di deposito della presente decisione; sulla somma così rivalutata si computeranno gli interessi legali calcolati dalla data di deposito della presente decisione fino all'effettivo soddisfo


Il Collegio precisa infine che non costituisce un vizio dell’atto di autotutela la mancata liquidazione dell’indennizzo unitamente alla disposta revoca, ma consente al privato di agire per ottenere l’indennizzo.
 
Avv. Dario Immordino


 

LaPrevidenza.it, 15/10/2010

Documenti:
cds_7334_2010.html


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