Programmazione dell'edilizia residenziale pubblica e tutela delle categorie sociali deboli: due fini che viaggiano sullo stesso binario
(Corte Costituzionale, Sentenza 23 maggio 2008, n.166 - Dott. Valter Marchetti)
Programmazione dell’edilizia residenziale pubblica e tutela delle categorie
sociali deboli: due fini che viaggiano sullo stesso binario.
Corte Costituzionale – Sentenza 23 maggio 2008, n.166 – Dott. Valter Marchetti
FATTO.
La regione Lombardia promuove questione di legittimità costituzionale della
norma di cui all’art.3, commi 1 e 2, della Legge 8 febbraio 2007 n.9, in
riferimento agli artt.3, 97, 117, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 118 e 119
della Costituzione.
La norma censurata ha come fine quello di predisporre interventi per alleviare il
disagio abitativo di soggetti ritenuti più deboli, in particolare a causa del reddito
annuo lordo inferiore a 27.000 euro, oppure perché il nucleo familiare è
composto anche da ultrasessantacinquenni o da malati terminali o portatori di
handicap con invalidità superiore al 66%, purchè non siano in possesso di altra
abitazione adeguata sulla regione di residenza.
LA POSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
La Corte Costituzionale ha precisato come, anche dopo la riforma del Titolo V
della Parte II della Costituzione, continua a spettare allo Stato, ex art.117, secondo
comma, lettera m) della Costituzione, la determinazione dell’offerta minima di
alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti ( in tal senso si
veda Corte Costituzionale n.94 del 2007); nello stesso tempo, osservano i giudici
costituzionali, la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale
pubblica, in quanto ricadenti nella materia relativa al governo del territorio,
appartiene alla competenza legislativa concorrente ez art. 117, terzo comma, Cost.
( vedi Corte Costituzionale n.451 del 2006).
In sostanza, il fine di provvedere al bisogno minimo abitativo di categorie di
soggetti deboli, deve integrarsi con l’obiettivo di predisporre e realizzare in
concreto insediamenti di edilizia residenziale pubblica, mediante la costruzione di
nuovi alloggi o mediante il recupero ed il risanamento di immobili già esistenti.
Vi è di più, la Corte Costituzionale conclude osservando come lo Stato, nel
determinare le caratteristiche ed i requisiti degli alloggi sociali, deve determinare i
livelli essenziali delle prestazioni al fine di attuare il c.d. diritto all’abitazione.
(Dott. Valter Marchetti, Patrocinatore Legale, Foro di Savona)
LaPrevidenza.it, 12/06/2008
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