Procedimento elettorale e disciplina di attuazione
(Corte costituzionale, ordinanza n. 107/2010 - Dario Immordino)
Inammissibile la richiesta della Regione Lazio finalizzata a ottenere la sospensiva del recente decreto legge governativo in materia di presentazione delle liste elettorali. Il dl resta in vigore.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con l’ordinanza n. 107/2010, con cui si è pronunciata sull’istanza di sospensione proposta dalla regione Lazio nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa alla disciplina di attuazione)
La pronuncia si innesta in una vicenda originata dall’esclusione di diverse liste riconducibili al Pdl a Roma e Milano, e proseguita con una lunga serie di azioni giudiziarie e con l’adozione del D.L. n. 29 del 5 marzo u.s. di “interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione”, con particolare riguardo al rispetto dei termini orari di
presentazione delle liste, validità delle firme di presentazione, decisioni di ammissione ed eliminazione delle liste da parte dell’Ufficio centrale regionale e ricorsi avverso tali decisioni.
Nella complessa vicenda si è inserita l’ordinanza n. 1119/2010 del Tar Lazio che decidendo , in sede cautelare, il ricorso presentato dalla lista del Popolo della Libertà contro l’esclusione delle proprie liste dalla competizione elettorale ha rilevato l’inapplicabilità del suddetto decreto legge al procedimento elettorale in corso nella Regione Lazio, sull’assunto che la normativa statale, adottata al fine di stabilire un’interpretazione autentica dell’art. 9 della legge 108 del 1968 e successive modificazioni, non potrebbe dispiegare efficacia nell’ambito della suddetta Regione in quanto quest’ultima, in attuazione del disposto dell’art. 122 Cost, novellato con l’art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, avrebbe ormai esercitato la competenza ad emanare una propria disciplina (nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica). E’ infatti pacifico, anche sulla base della giurisprudenza costituzionale, che la previgente disciplina statale possa continuare ad applicarsi integralmente solo alle regioni che non abbiano ancora esercitato la propria potestà normativa. In caso contrario, invece, le norme della legge statale dovrebbero “cedere” il posto alle nuove norme regionali che le sostituiscono, salvo che per quanto riguarda i suddetti principi fondamentali, che ovviamente continuano a prevalere. Insomma, una volta esercitata la competenza regionale, la disciplina di dettaglio del proprio sistema di elezione e delle relative procedure spetterebbe alla Regione.
Investito della questione il Giudice delle leggi, in attesa di pronunciarsi nel merito della legittimità costituzionale del provvedimento, stabilisce l’inammissibilità dell’istanza cautelare in base alla considerazione che nella specie non ricorre il presupposto del danno grave ed irreparabile al regolare svolgimento delle elezioni regionali derivante da consultazioni che si terranno il 28 e 29 marzo sulla base di norme suscettibili di una successiva bocciatura. Ciò perchè l’eventuale sospensione dell’efficacia del decreto-legge impugnato non potrebbe rimuovere in via definitiva la condizione di precarietà che caratterizza l’imminente competizione elettorale, in ragione della vigenza di un decreto-legge non ancora convertito ed al momento già oggetto di ulteriore ricorso in via principale dinanzi alla Corte.
In altri termini neanche l’accoglimento dell’istanza potrebbe porre rimedio alla situazione di grave incertezza che si potrebbe ripercuotere sull’esercizio di diritti politici fondamentali e sull’esito stesso delle elezioni, dal momento che nell’ipotesi in cui il giudizio costituzionale si concludesse definitivamente con una pronuncia di non fondatezza, ovvero di inammissibilità, la sospensione dell’efficacia del decreto-legge impugnato potrebbe produrre un danno analogo, per qualità ed intensità, ai diritti e agli interessi implicati dallo svolgimento delle elezioni, a quello che deriverebbe, in senso uguale e contrario, dall’applicazione delle disposizioni censurate.
Considerato che nella situazione attuale non è possibile affermare che il danno derivante dal perdurare dell’efficacia del decreto-legge censurato potrebbe essere maggiore rispetto a quello eventualmente determinato dalla sospensione, il giudice delle leggi dichiara inammissibile l’istanza per carenza del requisito del periculum in mora.
In conformità ai principi generali che disciplinano la tutela in via d’urgenza, infatti, il provvedimento previsto di sospensione cautelare può essere adottato solo se vi sia concomitanza di due requisiti, ovvero il fumus boni iuris ed il periculum in mora; e il difetto di uno soltanto di essi comporta il rigetto dell’istanza.
Avv. Dario Immordino
LaPrevidenza.it, 22/03/2010
Documenti: