Procedimento di mediazione, obbligo di informativa previsto dall’art.4, comma 3 del d.lgs n.28 del 28/2010
(Nota dell’Avv. Valter Marchetti)
L’art. 4, 3 comma 3 del d.lgs n.28/2010 dispone che all’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto ad informare il cliente della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione nonché delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 17 e 20 del detto decreto.
Il professionista deve inoltre informare l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto, sia alla parte attrice che a quella convenuta, contestualmente all’atto di conferimento dell’incarico; in particolare, in tale momento l’avvocato dovrà informare l’assistito:
a) della possibilità di giovarsi del procedimento di mediazione previsto dal d. lgs. n.28/2010 per tutte le controversie relative a diritti disponibili;
b) dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs n.28/2010, ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs n.179/2007 o dall’art. 128-bis del d.lgs. n.385/1993 e successive modifiche, in quanto condizione di procedibilità, per le controversie relative a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari...
LaPrevidenza.it, 19/03/2010
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