Poteri e prerogative del Comune funzionali a garantire il miglioramento della qualità della vita dei cittadini
(Consiglio di Stato, sentenza 14.9.2010 n. 6693 - Avv. Dario Immordino)
Ai sensi del primo comma dell’articolo 13 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267): “Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”
Alla stregua di tale dato non v’è dubbio che, indipendentemente dalle problematiche inerenti stricto sensu l’igiene e la sanità (in relazione alla specifica materia delle ordinanze con tingibili e urgenti), sia compito del Comune assicurare ai propri amministrati una normale qualità della vita (o comunque sviluppare ogni iniziativa utile a quel fine).
L’ordinanza sindacale diretta a sollecitare l’azienda agricola ad elaborare una misura tecnica idonea a ridurre le esalazioni dalla stessa prodotte costituisce esercizio di tale funzione e dei relativi poteri e prerogative, , e qualora il valore tutelato non sia la sanità o l’igiene bensì il miglioramento della qualità della vita, non è configurabile quale ordinanza contingibile ed urgente e di conseguenza non soggiace ai presupposti richiesti dalla legge per la sua emanazione.
Avv. Dario Immordino
LaPrevidenza.it, 17/10/2010
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