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Share/Save/Bookmark Per le autorizzazioni paesaggistiche non sussiste l’obbligo di preavviso del rigetto
(Consiglio di Stato - Decisione  7 aprile 2010 , n. 1971 - Dario Immordino)

Ai sensi dell’art. 159 del Dlgs n. 41 2004 (Codice dei beni culturali) fino all'approvazione dei piani paesaggistici ed al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici, l'amministrazione competente dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonche' le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione e' inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Nell’ambito del procedimento di  verifica della legittimità del nulla osta paesaggistico rilasciato dall' autorità locale non trova applicazione l’ art. 10 bis della legge n. 241/1990 che "nei procedimenti ad istanza di parte", impone all'amministrazione di dare comunicazione, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, dei motivi ostativi all' accoglimento della domanda, cui gli interessati hanno diritto a contraddire per iscritto nel termine di dieci giorni, con obbligo per l'organo di pubblico di esternare nell' atto conclusivo del procedimento le ragioni eventualmente ritenute ostative all' accoglimento delle osservazioni.


Ciò perché l'interesse pretensivo del privato al rilascio del titolo volto a consentire la modifica al bene protetto si consuma con l'esame e la conseguente statuizione dell’autorità locale sulla domanda di autorizzazione.


Solo in tale fase, dunque, può ipotizzarsi l'obbligo di preavviso di una eventuale determinazione negativa, secondo la regola del contraddittorio introdotta dall'art. 10 bis citato.


Mentre la verifica da parte della Soprintendenza della legittimità dell’autorizzazione costituisce un procedimento di secondo grado che ha ad oggetto l’accertamento della conformità alla legge della determinazione di merito e il corretto esercizio del potere di tutela dei valori paesistici ed ambientali del sito da parte dell'amministrazione competente al controllo della gestione dei beni soggetti a tutela.


 Si tratta pertanto di un procedimento che coinvolge il rapporto interorganico fra la Soprintendenza e l'autorità locale che ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica,  in relazione al quale non è configurabile la sussistenza di alcun interesse del privato.


Avv. Dario Immordino

LaPrevidenza.it, 20/04/2010

Documenti:
cds_1971_2010.htm


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