Pensionamento lavoratori in mobilita': applicazione della clausola di salvaguardia
(Inps, Circolare 12.3.2008 n. 31)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007 e' stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale che ha, tra l'altro, apportato alcune modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 243.
Nella fattispecie in oggetto ci si riferisce, in particolare, alle modifiche contenute nell'articolo 1, comma 2, punto 3, lettere d) ed e) della legge 24 dicembre 2007, n, 247, che recitano, rispettivamente:
Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianita' vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianita' entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223»;
LaPrevidenza.it, 13/03/2008
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