Note a margine del D.L. 112/2008: contrapposizione ai principi Costituzionali o istituzione di nuove guarentigie giuridiche?
(Nota dell'Avvocato Adriano Buzzanca - Specialista in Diritto delle Comunità Europee)
Il prodotto legislativo definito con d.l. 25.06.2008 n. 112 recante: “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione Tributaria” pubblicato nella G.U. 25.06.2008, n. 147 S.O., si delinea all’orizzonte di un albeggiare di critiche.
Il liberismo economico espresso nel presente provvedimento, ad una lettura superficiale, lascerebbe intendere la volontà del legislatore di limitare la spesa pubblica introducendo realmente una normativa pretestuosamente restrittiva delle finanze pubbliche.
Da un esame preliminare del d.l. in relazione ai principi costituzionali si evince che il Governo non può adottare delle disposizioni urgenti come quelle del presente testo normativo al fine di introdurre una disciplina che di fatto non implichi alcuna urgenza; a riprova di quanto detto giova ricordare che l’art. 77 della Costituzione sancisce:
“Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”.
La citata disposizione di rango costituzionale non lascia dubbi sulla possibilità di ravvisare profili di incostituzionalità del d.l. 112/2008 in ordine all’assenza dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza prescritti dall’art 77 della Cost.
Nel caso di specie non risultano oggettivamente ravvisabili, almeno in determinate disposizioni di legge, le ragioni di indefettibile urgenza che hanno indotto il Governo all’emanazione di un provvedimento di tale portata, inoltre, la normativa de qua sembrerebbe esclusivamente rafforzare determinate prerogative (art. 14), e penalizzarne altre, fortemente, (70 – 71- 73), determinando una forte disparità di trattamento, in spregio a diritti costituzionalmente garantiti.
Invero, è opportuno evidenziare come non sia possibile rinvenire nel provvedimento de quo alcuna disposizione per il contenimento della spesa pubblica nella direzione della riduzione degli sprechi derivanti dalla mala gestio della cosa pubblica, attraverso la riduzione degli emolumenti corrisposti ai rappresentanti politici, nonché attraverso una seria lotta all’evasione fiscale.
In particolare, estremamente sconcertante è il dettato di cui all’art 70 del decreto in parola che azzera il diritto inviolabile alla salute ed i corollari diritti a ristoro economico per chi subisce una lesione alla salute invalidante per causa di servizio; infatti, si attua una mercificazione degli stessi attraverso l’annullamento dei benefici economici per coloro che hanno riportato infermità dipendenti da causa di servizio, limitando in tal modo la riparazione per il danno subito al solo ed irrisorio equo indennizzo.....
LaPrevidenza.it, 09/07/2008
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