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Share/Save/Bookmark Non si abbandona Fido
(Corte di Cassazione Sez. Terza Pen. - Sent. del 13.05.2011, n. 18892 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi)

Il proprietario è responsabile, sia civilmente che penalmente, del proprio cane: mediante il microchip (una vera e propria carta d’identità dell’animale) e della sua iscrizione all’anagrafe canina, si è tenuti a denunciarne la scomparsa qualora “fido” sparisce. Al contrario s’incorre nel reato di abbandono di animali. Questa è stata la conclusione dei Giudici di Cassazione con sentenza n. 18892/2011 condannando il padrone ad una ammenda di euro 1.000,00. L’elemento temporale ha giocato un ruolo predominante nell’individuare ”una precisa volontà da parte del M. avendo fatto trascorrere diversi mesi rispetto alla presunta data di smarrimento, senza assumere la benché minima iniziativa volta a riprendere o ricercare l’animale. Alla stregua di tali indicazioni deve allora disattendersi l’ulteriore tesi prospettata dalla difesa di una condotta di abbandono necessariamente e solo dolosa, anche perché il concetto di abbandono come delineato dall’art. 727 c.p. non implica affatto l’incrudelimento verso l’animale o l’inflizione di sofferenze gratuite, ma molto più semplicemente quella trascuratezza o disinteresse che rappresentano una delle variabili possibili in aggiunta al distacco volontario vero e proprio.” “Orbene anche nella ipotesi dell’abbandono di animali - contemplata dal comma 1 dell’art. 727 c.p. - viene delineata in modo non dissimili la nozione di abbandono da intendersi quindi non solo come precisa volontà di abbandonare (o lasciare) definitivamente l’animale, ma di non prendersene più cura ben consapevole della incapacità dell’animale di non poter più provvedere a sé stesso come quando era affidato alle cure del proprio padrone. Il concetto della trascuratezza, intesa come vera e propria indifferenza verso l’altrui sorte, evoca quindi l’elemento della colpa che, al pari del dolo, rientra tra gli elementi costitutivi del reato contestato.”


“Articolo 727 (maltrattamento degli animali) Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio, fatiche, sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’ammenda da euro 1000 ad euro 5000. La pena è aumentata se il fatto è connesso con mezzi particolarmente dolorosi quale modalità del traffico del commercio, del trasporto, dell’allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali o se causa la morte dell’animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso di recidiva la condanna comporta l’interdizione dall’esercizio dell’attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo. Chiunque organizza o partecipa a spettacoli, manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l’ammenda da euro 1000 ad euro 5000. La condanna comporta la sospensione per almeno 3 mesi della licenza inerente l’attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidività, l’interdizione dell’esercizio dell’attività svolta. Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale , di trasporto o di allevamento per almeno 12 mesi”.


Assenza di responsabilità e ignoranza, purtroppo è triste e deprimente constatare che esistono alcune persone che considerano gli animali come “cose”, come oggetti inanimati….  peluches, denotando insensibilità e profonda ignoranza etologica, in tale ottica l’animale diventa un qualcosa di consumistico senza alcuna importanza, la cui vita non è degna di rispetto.


D.ssa Mariagabriella Corbi

LaPrevidenza.it, 12/06/2011

Documenti:
cass_18892_2011.html


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