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Share/Save/Bookmark Nessuna differenza tra persona fisica e giuridica
(Cgce, sentenza del 22 dicembre 2010 - causa C-279/09 - D.ssa Mariagabriella Corbi)

Il gratuito patrocinio è previsto anche per le persone giuridiche qualora è finalizzato alla tutela giurisdizionale reale. Così si è pronunciata la Corte di giustizia Ue che, con la sentenza del 22 dicembre 2010 (causa C-279/09), ha applicato la direttiva 2003/8/Ce che agevola il ricorso alla giustizia nei conflitti  transfrontaliere mediante l’utilizzo delle norme essenziali comuni per usufruire del gratuito patrocinio (riconosciuto in Italia con Dlgs 116/2005). Il quid che ha indotto i giudici tedeschi a rivolgersi alla Corte Ue, è se le autorità nazionali possano negare il gratuito patrocinio alle persone giuridiche che non sono nelle condizioni economiche per affrontare le spese legali. La società tedesca si era vista costretta ad adire alle vie legali per inottemperanza alle norme UE da parte dello Stato. Non trovandosi nelle condizioni di permettersi un avvocato aveva richiesto il libero patrocinio che è stato respinto dalle Autorità tedesche, motivandolo che lo stesso è una forma di aiuto sociale e che la vertenza non riguardava la maggioranza della popolazione. Di diverso avviso la Corte UE che ha rimarcato che il libero patrocinio «è necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia» a coloro che deficitano di possibilità economiche e ha precisato  che «il termine “persona” utilizzato nell'articolo 47 della Carta non può essere circoscritto alle sole persone fisiche, ma deve essere esteso anche a quelle giuridiche». Pertanto, nel respingere la tesi del Governo tedesco, ha ribadito che il ricorso al libero patrocinio è previsto sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche.


Le persone non abbienti possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell'istituto del Patrocinio a spese dello Stato (P.S.S.) (artt. dal 74 al 141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – D.P.R. 30/05/2002, n. 115) per essere rappresentate in giudizio sia per agire che per difendersi.


Condizioni per accedere al Libero Patrocinio


Il richiedente abbia un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione,  non superiore a euro 10.628,16.


Per la sola materia penale è prevista la elevazione del suddetto limite reddituale di euro 1.032, 91 per ogni familiare a carico.


I redditi del nucleo familiare fanno cumulo a meno che la causa verta sui diritti della personalità, cioè gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.


Dove si presenta la domanda
 
L'interessato o dal suo legale di fiducia può presentare la richiesta, in carta semplice,  per avvalersi del P.S.S.


Presso l'Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo – penale - (sia come reo che come persona offesa) quindi:


- alla cancelleria del G.I.P., (non al Pubblico Ministero) se la causa è nelle fasi preliminari;


- alla cancelleria del giudice che procede (es.:Giudice di Pace, Giudice Monocratico, Giudice Collegiale) se la causa è in itinere;


- alla cancelleria del giudice che ha emanato la sentenza impugnata, se la causa si svolge in Corte di Cassazione.


Qualora la richiesta sia presentata congiuntamente al proprio avvocato questi dovrà autenticare le firme e unire all’istanza:


- copia del documento di identità dell'interessato;


- copia del codice fiscale dell'interessato;


- la nomina sottoscritta dal suo assistito del difensore.


Nella materia penale :


vari sono i modi per presentare la richiesta di P.P.S.:  oltre alla presentazione fuori udienza, tramite deposito in cancelleria, è possibile esibirla al magistrato dinanzi al quale pende il giudizio. Per coloro che sono soggetti al regime di costrizione della libertà personale (detenzione ed arresti domiciliari) la domanda va presentata  al direttore del carcere ovvero all'ufficiale di polizia giudiziaria.


Esito della richiesta
Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda o da quando è pervenuta (o subito, se la richiesta è avanzata durante l’ udienza) il giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere:


- l'istanza inammissibile


- accogliere l'istanza


- respingere l'istanza.


Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria e dato avviso all’interessato ( notifica del decreto se detenuto).


Scelta del Patrocinante  Civile


E’ sempre l’interessato che sceglie in piena libertà il proprio difensore, tramite un elenco dei professionisti, custodito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territoriale, nel quale sono iscritti gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.


Scelta del Patrocinante  penale


Ferma la libertà nella scelta dell’interessato, spesso è lo stesso Giudice che designa il difensore, su istanza espressa della parte che dichiari di volersi avvalere del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, onde fugare ogni equivoco in ordine alla assegnazione di un difensore d'ufficio (il cui patrocinio è direttamente retribuito dalla parte, salvo  irreperibilità dell'imputato che legittimano il ricorso delle spese a carico dell'Erario).


Il patrocinio a spese dello Stato è escluso per coloro che sono stati condannati per:


associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione a fine di spaccio di stupefacenti, associazione a fine di contrabbando, spaccio di stupefacenti, reati commessi per agevolare l'attività di associazioni mafiose.


D.ssa Mariagabriella Corbi

LaPrevidenza.it, 09/01/2011

Documenti:
cgce_c_279_09.html


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