Mobbing: auspicabile un intervento legislativo
(di Maximilian Maria Russo - Avvocato)
Ogni giorno in Italia i Giudici del Lavoro riconoscono l’esistenza del mobbing e ne forniscono – sentenza dopo sentenza – una definizione sempre più precisa e ‘tecnica’: mobbing quale comportamento illecito del datore di lavoro (e, spesso, dei colleghi) protratto nel tempo, preordinato e finalizzato all’emarginazione, all’eliminazione del lavoratore. Secondo l’evoluzione giurisprudenziale, si ha mobbing in presenza di precisi criteri, oggettivi e soggettivi, che possono così essere riassunti: il carattere persecutorio e discriminatorio della condotta datoriale, il protrarsi nel tempo di tale condotta (almeno sei mesi, anche se l’estensione temporale è da valutare caso per caso) e il preciso intento vessatorio del datore di lavoro. Si parla, in concreto, di demansionamento o dequalificazione professionale, di carico eccessivo di lavoro o di completo svuotamento delle mansioni, di visite fiscali ‘a pioggia’, di molestie e di tutti quei comportamenti, commissivi e omissivi, che – seppur in sé leciti o da soli giuridicamente insignificanti – diventano rilevanti in un contesto d'insieme. Gli effetti negativi del mobbing non sono legati soltanto....
LaPrevidenza.it, 24/02/2009
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