Minori: viene affidata ai soli genitori la legittimazione sostitutiva all’esercizio dei loro diritti escludendo ulteriori interventi ad adiuvandum
(Cassazione, Sezione lavoro, Sentenza 1 luglio – 16 ottobre 2009, n. 22081)
Nel corso del processo di separazione personale tra i coniugi A. I. B. M. e C. B. pendente dinanzi al Tribunale di Perugia intervenivano in giudizio M. I. B. M. e C. D. M. T., genitori del ricorrente e nonni dei due figli minori della coppia, deducendo che nonostante in sede presidenziale si fosse disposto l’affidamento condiviso la madre di detti minori impediva di fatto che essi mantenessero i rapporti con i nonni e con i cuginetti.
A seguito dell’eccezione di inammissibilità dell’intervento sollevata dalla resistente B. il Tribunale in data 8-15 marzo 2007 emetteva sentenza parziale dichiarando inammissibile l’intervento stesso.
L’appello proposto dai soccombenti era accolto dalla Corte di Appello di Perugia con sentenza del 27 settembre – 13 novembre 2007, che negava l’esistenza di un diritto proprio dei nonni tale da legittimare un intervento autonomo o litisconsortile, ma affermava la sussistenza di un interesse giuridicamente protetto dei medesimi che consentiva un loro ruolo attivo nel giudizio nelle forme dell’intervento ad adiuvandum ai sensi dell’art. 105, comma 2, c.p.c..
Avverso tale sentenza la B. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati con memoria. M. I. B. M. e C. D. M. T. hanno resistito con controricorso. A. I. B. M. non ha svolto attività difensiva.
LaPrevidenza.it, 07/11/2009
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