Mancato versamento dell'intero assegno da parte dell'imputato: necessita' incolpevole di dover provvedere alle esigenze proprie
(Articolo dell'Avvocato Valter Marchetti, Foro di Savona)
Il Tribunale di Napoli dichiara un imputato colpevole del reato di cui all’art. 12 sexies della legge n. 898\1970 in quanto si sottraeva all’obbligo di corresponsione dell’assegno mensile dovuto in favore della moglie e della figlia minore come stabilito e quantificato dal Tribunale di Napoli con sentenza di divorzio. Lo steso Tribunale, riconosciute, le attenuanti generiche, lo condanna alla pena condizionalmente sospesa di mesi tre di reclusione ed euro 150,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede. La Corte di Appello di Napoli, in riforma della predetta sentenza, ha concesso all’imputato il beneficio della non menzione della condanna. Ricorre l’imputato a mezzo del suo difensore, lamentando la violazione deIl’art. 12 sexies della legge n. 898\1970 e la mancanza ed illogicità della motivazione. Lo stesso deduce che nel corso dell’istruttoria l’imputato ha dimostrato di essersi trovato nell’impossibilità di provvedere con regolarità al pagamento dell’assegno posto a suo carico dal giudice del divorzio, per fatto a lui non imputabile....
LaPrevidenza.it, 15/01/2009
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