Area professionisti Partners Collabora Community 12/02/2012 08:37:33


ARGOMENTI
Codice civile
Amianto
Ammortizzatori Sociali
Assistenza
Contributi
Diritto Canonico
Diritto Sanitario
Diritto sindacale
Gestione separata Inps
Infortunistica
Lavoro
Leggi e Normative
Legislazione comunitaria
Pensioni
Premi Inail
Previdenza Complementare
Risarcimento del danno
Famiglia e minori
Pubblico Impiego

SERVIZI E UTILITA'
Notiziario Giuridico
FAQ
Aggiornamento giuridico
Contatti di Redazione


Sito del giorno
Home Codice civile Amianto Ammortizzatori Sociali Assistenza Contributi Previdenza Complementare










Share/Save/Bookmark Limiti all’ampliamento della giurisdizione del giudice tributario
(Corte costituzionale, sentenza 8.2.2010 n. 39 - Dario Immordino)

Il canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue dovuto a partire dal 3 ottobre 2000 e disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36 del 1994 non ha natura di tributo, ma costituisce il  corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell’utente, bensí nel contratto di utenza.


Di conseguenza l’attribuzione alla giurisdizione tributaria delle controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del suddetto canone víola il divieto di istituzione di nuovi giudici speciali posto dal  secondo comma dell’art. 102 della Costituzione, che vieta l’istituzione di giudici speciali diversi da quelli espressamente nominati in Costituzione (Consiglio di Stato,  Corte dei conti e tribunali militari).


Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, infatti, tale illegittima attribuzione può derivare, sia dall’estensione della giurisdizione tributaria a materie non tributarie sia, dalla indebita riconduzione al suddetto ambito di prestazioni patrimoniali imposte di natura non tributaria (sentenze n. 130 e n. 64 del 2008).
 Per valutare la sussistenza della denunciata violazione dell’art. 102, secondo comma, Cost., occorre accertare, perciò, se la controversia devoluta alla giurisdizione tributaria abbia o no effettiva natura tributaria.


Ciò perché, ai sensi della VI disposizione transitoria della Costituzione il legislatore ordinario – nel modificare la disciplina degli organi speciali di giurisdizione preesistenti alla Carta fondamentale – incontra il duplice limite costituzionale «di non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisdizione speciale) le materie attribuite» a dette giurisdizioni «e di assicurare la conformità a Costituzione» delle medesime giurisdizioni (ordinanza n. 144 del 1998).


L’identità della “natura” delle materie oggetto delle suddette giurisdizioni costituisce, cioè, una condizione essenziale perché le modifiche legislative di tale oggetto possano qualificarsi come una consentita «revisione» dei giudici speciali e non come una vietata introduzione di un “nuovo” giudice speciale.


Con specifico riferimento alla giurisdizione della Commissione tributaria - che secondo il consolidato orientamento della Corte, deve essere considerata organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione - l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 ne individua l’oggetto stabilendo che appartengono ad essa «tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali».


La giurisprudenza costituzionale ha rilevato, in numerose pronunce, che la giurisdizione del giudice tributario «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto»


La giurisprudenza di legittimità interpreta la disposizione richiamata nel senso di attribuire alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle entrate erariali; che, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che le disciplina, sono caratterizzate dalla doverosità della prestazione in forza di un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell’utente, e dal collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante.


Di contro il canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue costituisce una prestazione patrimoniale resa dall’utente a fronte di un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione.


Né possono addursi in contrario argomenti che non trovano fondamento nell’art. 102, secondo comma, Cost. e nella VI disposizione transitoria della Costituzione. Ad esempio, non sarebbe sufficiente, al fine di negare lo “snaturamento” della materia attribuita alla giurisdizione tributaria, affermare che le controversie relative ad alcuni particolari canoni, pur non avendo natura tributaria, sono legittimamente attribuite alla cognizione delle commissioni tributarie per la sola ragione che il fatto generatore delle suddette prestazioni patrimoniali è simile al presupposto che, in passato, avevano avuto alcuni tributi. Neppure sarebbe sufficiente addurre mere ragioni di opportunità per giustificare, sul piano costituzionale, la cognizione, da parte dei giudici tributari, di controversie non tributarie riguardanti fattispecie in qualche misura simili a quelle propriamente tributarie. Al contrario, come già rilevato, il difetto della natura tributaria della controversia fa necessariamente venir meno il fondamento costituzionale della giurisdizione del giudice tributario, con la conseguenza che l’attribuzione a tale giudice della cognizione della suddetta controversia si risolve inevitabilmente nella creazione, costituzionalmente vietata, di un “nuovo” giudice speciale.


Dalla evidenziata esclusione della natura tributaria del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue dovuto a partire dal 3 ottobre 2000 e disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36 del 1994 discende, dunque, l’illegittimità costituzionale della normativa che attribuisce alla giurisdizione delle Commissioni tributarie la cognizione di controversie relative a prestazioni patrimoniali di natura non tributaria e, pertanto, si risolve nella istituzione di un giudice speciale vietata dal secondo comma dell’art. 102 Cost.


 Avv. Dario immordino

LaPrevidenza.it, 14/02/2010

Documenti:
ccost_39_2010.html


Commenta questa notizia

E' necessario essere Registrati e aver effettuato il login per poter commentare le notizie.





CONSULENZA ONLINE

Ultimo Post del:
31/01/2012 alle 12:48
Titolo:
Re: Totalizzazione o ricongiunzione contributiva
di:
Daniele

CANALI GIURIDICI
Economia
Notizie di cronaca
Diritto Comunitario
Leggi & Normative
News giuridiche in inglese
Diritto Commerciale
Economia
Fondi Pensione
News Giuridiche

Nome Utente
Password

Password
Dimenticata?




Newsletter informativa!
Registrati subito e ricevi, ogni luned́, il sommario delle news pubblicate nella settimana, direttamente nella tua casella e-mail!