Liberalizzazioni. Ecco la bozza del Disegno di Legge che interessa varie categorie.
(Bozza di Decreto)
Art 1
(Liberalizzazioni delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese)
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono abrogate le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati per l’avvio di un’attività economica a far data dal 30 ottobre 2012, con esclusione delle norme che disciplinano il servizio taxi e i servizi professionali che sono regolati dai seguenti articoli… (indicarli)
2. Per l’avvio delle attività per le quali sono stati soppressi, ai sensi del comma 1, i limiti numerici e i preventivi atti di assenso dell’amministrazione, si applica quanto previsto dal comma 6 dell’art. 34 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Al fine di garantire lo sviluppo della concorrenza e la libertà di iniziativa economica privata, il mantenimento di un regime amministrativo volto a subordinare l’avvio di un’attività economica al previo rilascio di licenza, autorizzazione, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati, deve essere giustificato sulla base dell’esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità. I requisiti soggettivi e oggettivi per l’esercizio di un’attività economica devono essere individuati sulla base dell’esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.
4. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, allo scopo di individuare quelle attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione, nel rispetto della norma generale di cui al comma 3 e in deroga a quanto stabilito dal comma 1. Con uno o più regolamenti adottati secondo la procedura di cui al periodo precedente, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al comma 3, i requisiti per l’esercizio delle attività economiche, i termini e le modalità per l’esercizio dei poteri di controllo dell’amministrazione. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.
5. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente articolo, i servizi finanziari come definiti dall’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e le attività sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.
6. Le Regioni adeguano la propria normativa ai principi stabiliti dal presente articolo.
LaPrevidenza.it, 14/01/2012