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Share/Save/Bookmark La tutela del paesaggio tra competenza statale e regionale
(Corte Costituzionale - Sentenza 17 marzo 2010 , n. 101 - Dario Immordino)


 È illegittimo l’art. 58 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), come sostituito dall’art. 2, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12, recante «Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 5/2007 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio)», nella parte in cui prevede che «1. I Comuni competenti, ai sensi dell’articolo 60, al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica provvedono con applicazione della procedura transitoria di cui all’articolo 159 del decreto legislativo 42/2004, sino all’adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale. 2. I Comuni, a seguito dell’adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica applicano la procedura di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 42/2004».


La norma impugnata, estendendo sine die l’efficacia della procedura transitoria per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, modifica la decorrenza del termine fissato dal legislatore statale per la piena applicazione della procedura autorizzatoria di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, determinando una illegittima riduzione della tutela del paesaggio imposta dalla legislazione statale.


 L’art. 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel testo attualmente in vigore, prevede che la disciplina dettata dall’art. 146 «si applica anche ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione». La norma citata ha introdotto, quindi, una disciplina transitoria di proroga del regime dell’annullamento successivo da parte delle soprintendenze solo per i provvedimenti adottati nel periodo precedente alla suddetta data del 31 dicembre 2009.


 Il legislatore regionale, invece, all’art. 58 della legge n. 5 del 2007, nel nuovo testo risultante dalla modifica di cui all’art. 2, comma 13, della legge regionale n. 123 del 2008, ha disposto che il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte dei Comuni avvenga con applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 159 del decreto legislativo n. 42 del 2004 «sino all’adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale».


In tal modo nella Regione Friuli-Venezia Giulia, in attesa dell’adeguamento degli strumenti comunali di pianificazione al piano paesaggistico regionale, le autorizzazioni paesaggistiche seguono ancora la disciplina transitoria, secondo la quale devono essere rilasciate dalla Regione o dai Comuni da questa delegati e poi trasmesse alla Soprintendenza per l’eventuale annullamento.


 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, con specifico riferimento al procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, «non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale nel cui ambito deve essere annoverata l’autorizzazione paesaggistica» (sentenza n. 232 del 2008).


 E la fissazione di un termine massimo, entro il quale deve concludersi la fase transitoria e deve trovare piena applicazione la nuova procedura, rientra a pieno titolo tra gli istituti di protezione ambientale, nell’ambito dei quali anzi assume un valore determinante perché garantisce l’effettiva attuazione della nuova normativa anche con riferimento all’applicazione dei nuovi strumenti di pianificazione paesaggistica. Inoltre, entro il medesimo termine, le Regioni hanno l’obbligo di verificare la sussistenza, in capo ai soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146, comma 6, a pena, in caso di mancato adempimento, dell’automatica decadenza delle deleghe.


 La disposizione regionale impugnata, peraltro, non può essere ricondotta alla potestà legislativa «integrativo-attuativa» in materia di tutela del paesaggio di cui all’art. 6 dello statuto speciale di autonomia, in quanto determina una inammissibile modifica, per di più in senso riduttivo, della tutela del paesaggio imposta dalla legislazione statale.


 Ne discende l’evidente violazione delle attribuzioni statali in materia e del regime di competenza regionale delineato dall’art. 6 dello statuto speciale di autonomia e dall’art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34, che attribuiscono alla Regione Friuli-Venezia Giulia la sola  facoltà di adeguare alle proprie esigenze, con norme integrative ed attuative, la legislazione statale nella materia della tutela del paesaggio. La titolarità di semplice potestà attuativo integrativa in materia preclude al legislatore regionale la possibilità di differire il termine di entrata a regime della nuova procedura autorizzatoria stabilito dalla legge dello Stato cui spetta la competenza legislativa esclusiva nella materia della tutela del paesaggio.


 Il giudice costituzionale estende la declaratoria di illegittimità, in via consequenziale, al comma 1 dell’art. 60 della legge regionale n. 5 del 2007, limitatamente alle parole «Fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici al PTR», essendo tale parte della norma inscindibilmente connessa a quella dichiarata costituzionalmente illegittima, e precisa che tale disciplina transitoria si riferisce esclusivamente ai provvedimenti che, ai sensi dell’art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004, si siano conclusi, con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione, entro il 31 dicembre 2009.


Dario Immordino


LaPrevidenza.it, 02/04/2010

Documenti:
ccost_101_2010.htm


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