La tassa sul lusso bocciata anche dalla Corte europea
(Cgce, 17.11.2009 C-169/08 - Nota dell'avv. Dario Immordino)
La tassa sul lusso bocciata anche dalla Corte europea
La previsione, da parte di una legge di una Regione autonoma, di un’imposta sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto gravante sulle sole imprese aventi il proprio domicilio fiscale al di fuori di tale regione, ma non su quelle aventi il proprio domicilio fiscale all’interno del territorio regionale determina una restrizione alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità contraria al disposto dell’art. 49, primo comma, CE, e dà luogo ad un aiuto di Stato vietato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia europea con la sentenza 17 novembre 2009 nel procedimento C 169/08, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Corte costituzionale.
Detto rinvio pregiudiziale rappresenta una svolta nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, dal momento che la stessa aveva sinora negato il proprio status di giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE, mentre adesso si inserisce a pieno titolo nella cerchia delle Corti costituzionali nazionali che intrattengono un rapporto di cooperazione attivo con la Corte di giustizia .
La questione che ha portato al rinvio pregiudiziale ha preso il via da un ricorso della Presidenza del Consiglio, che sosteneva l'illegittimità costituzionale della cd tassa sul lusso istituita dalla regione Sardegna (legge regionale n.4 del 2006, nel testo sostituito dall’art. 3, n. 3, della legge n. 2 del 2007) e il contrasto con diverse disposizioni comunitarie tra le quali la libera prestazione dei servizi e la libera concorrenza.
La Consulta con la sentenza n. 102/2008 aveva censurato l'imposta sulle seconde case a uso turistico per violazione del principio di capacità contributiva. Una disparità di trattamento tra residenti e non residenti era stata individuata in relazione alle imposte sulle plusvalenze per la cessione di fabbricati delle seconde case. Di conseguenza la regione Sardegna aveva rivisto la legge e provveduto ai rimborsi.
Il Giudice delle leggi ha invece deciso di sollevare questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai fini dell’accertamento della compatibilità dell’imposta sugli scali degli aeromobili privati e sulle unità da diporto, prevista solo durante il periodo turistico e posta a carico delle imprese e delle persone con domicilio fiscale fuori dalla Sardegna con le norme poste a presidio della libera prestazione dei servizi (art. 49 CE) e con il divieto di aiuti di Stato (art.87 CE).
Con riferimento al principio della libera prestazione dei servizi secondo giurisprudenza costante l’art.49 CE impone non solo l’eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore stabilito in un altro Stato membro basata sulla cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione – anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri – tale da proibire, ostacolare o rendere meno interessanti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, dove offre legalmente servizi analoghi.
L’ introduzione di nuovi tributi e l’incremento del prelievo non vengono di per sé considerati come restrizioni alla libera prestazione dei servizi allorché si traducono in una maggiore onerosità di un servizio, dal momento che la Corte di Giustizia ha chiarito che l’art.49 CE non contempla misure il cui solo effetto è quello di produrre costi supplementari per la prestazione che incidono allo stesso modo sulla prestazione di servizi tra Stati membri e su quella interna ad uno Stato membro.
Ma un’imposta regionale come quella sarda, la quale grava solo sui non residenti, rappresenta, per i soggetti esercenti aeromobili privati e unità da diporto aventi il proprio domicilio fiscale al di fuori della Sardegna, un fattore di costo supplementare, al quale non sono soggetti i loro concorrenti che hanno il proprio domicilio fiscale in Sardegna. Per i non residenti è dunque più costoso che per i residenti fare scalo in Sardegna con i propri aeromobili privati e le proprie unità da diporto. Per la stessa ragione, il noleggio a terzi di unità da diporto risulterà parimenti più caro e quindi più difficile per i soggetti esercenti unità da diporto non residenti rispetto ai residenti. Anche i turisti saranno quindi scoraggiati, in definitiva, ad ormeggiare nelle acque costiere e nei porti sardi con una barca noleggiata al di fuori della Sardegna.
Dal punto di vista del diritto comunitario una normativa del genere non sarebbe censurabile laddove si limitasse ad interessare la circolazione nazionale dei servizi fra la Sardegna e le altre regioni italiane, in le regole di matrice UE non si applicano a fattispecie puramente interne.
Ma il tributo sardo, che esplica i suoi effetti sulla circolazione transfrontaliera dei servizi rende più difficile la prestazione dei servizi fra gli Stati membri rispetto alla prestazione dei servizi all’interno di un unico Stato membro, o di una parte di esso, nella specie all’interno della Regione Sardegna, e di conseguenza, anche qualora una siffatta disparità di trattamento sotto il profilo fiscale non comporti una discriminazione basata sulla cittadinanza, essa pregiudica tuttavia la libera prestazione dei servizi garantita nell’art.49 CE e deve pertanto essere considerata come una restrizione alla libera circolazione dei servizi.
Da ciò non si deve automaticamente desumere che il diritto comunitario osti, in generale, a tutte le normative che creano oneri in maniera specifica per i turisti o per le imprese che operano nel settore turistico, come, per esempio, i provvedimenti relativi a appartamenti per vacanze o a residenze secondarie, a tasse di soggiorno o a imposte turistiche, che al contrario vengono spesso ritenuti compatibili con l’acquis communitaires.
Ciò che piuttosto rileva è sempre la configurazione concreta della rispettiva misura, imposta o prelievo, sicchè una distinzione fra residenti e non residenti può essere giustificata se e nella misura in cui essa sia opportuna e necessaria in rapporto ad un obiettivo legittimo.
Ma nel caso di specie non sussiste alcun nessun elemento in grado di determinare un’apprezzabile differenziazione della situazione dei residenti rispetto a quella dei non residenti con riguardo alla ratio al presupposto e agli altri requisiti che determinano la sottoposizione all’imposta regionale sullo scalo.
Pertanto, la normativa tributaria di cui trattasi costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi in quanto essa grava unicamente sugli operatori esercenti aeromobili adibiti al trasporto privato di persone e imbarcazioni da diporto aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, senza assoggettare alla stessa imposta gli operatori stabiliti in quest’ultimo.
Considerato altresì che l’imposta regionale sullo scalo non persegue gli stessi obiettivi delle imposte versate dai soggetti passivi residenti in Sardegna, le quali mirano ad alimentare in generale il bilancio pubblico e quindi a finanziare l’insieme delle azioni della Regione Sardegna, il non assoggettamento a tale imposta di detti residenti non può quindi essere considerato come una compensazione delle altre imposte cui questi sono soggetti.
Di conseguenza la restrizione alla libera prestazione dei servizi che ne deriva non può neanche essere giustificata da motivi relativi alla coerenza del sistema tributario della Regione Sardegna.
In merito alla natura di aiuto di Stato del tributo sardo la CGE rileva che secondo il costante orientamento delle istituzioni comunitarie , indipendentemente dalla loro forma (es. sovvenzione, prestito a tasso agevolato, garanzia contro un corrispettivo non di mercato, vendita di beni, locazione di immobili o acquisizione di servizi a condizioni preferenziali per le imprese, riduzioni fiscali, partecipazioni al capitale di imprese a condizioni che non sarebbero accettate da un buon investitore privato operante in normali condizioni di mercato...), sono qualificabili aiuti di Stato gli interventi che presentano queste quattro caratteristiche:
• origine statale dell'aiuto (tale requisito ricorre in tutte le ipotesi di agevolazioni concesse dallo Stato o da enti pubblici ovvero mediante risorse pubbliche);
• esistenza di un vantaggio a favore di talune imprese o produzioni;
• esistenza di un impatto sulla concorrenza;
• idoneità ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri.
Per quanto specificamente riguarda le misure tributarie, la Corte di Giustizia in diverse occasioni ha avuto modo di stabilire che ogni provvedimento mediante il quale le pubbliche autorità accordino a determinate imprese un’esenzione fiscale la quale, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri soggetti passivi, costituisce aiuto statale vietato dal Trattato” (caso Banco Exterior Espana causa C-387/92, caso Piaggio Causa C-295/97 del 17 giugno 1999, caso Francia c. Commissione causa C-241/94 del 26 settembre 1996, caso Italia c. commissione causa C-6/97 del 19 maggio 1999).
Nel caso di specie la Cge rileva che la legge tributaria regionale che accorda a talune imprese il non assoggettamento all’imposta costituisce «una rinuncia della Regione al gettito fiscale che essa avrebbe potuto di regola riscuotere», il che vale ad integrare il requisito dell’origine pubblica dell’aiuto.
Oltre a ciò la normativa sarda è redatta in maniera tale che risultano assoggettati all’imposta sullo scalo degli aeromobili privati e delle unità da diporto i non residenti, e non invece i residenti.
Di conseguenza, poiché le imprese residenti non sono assoggettate all’imposta regionale controversa, le stesse beneficiano di un vantaggio in termini di costi rispetto ai loro concorrenti stabiliti al di fuori della Sardegna.
Secondo i giudici comunitari, inoltre, «è pacifico» che l’imposta riguarda gli scambi tra gli Stati membri , motivo per cui il vantaggio economico attribuito agli operatori stabiliti in Sardegna» «può falsare la concorrenza»
Infine il tributo istituito dalla Regione Sardegna presenta il carattere della selettività, ovvero della limitazione degli effetti del beneficio a «talune imprese o talune produzioni».
Considerato infatti che i soggetti esercenti aeromobili privati e unità da diporto residenti e non residenti si trovano nella medesima situazione; dal momento che gli aeromobili privati e le unità da diporto che fanno scalo in Sardegna danneggiano l’ambiente del tutto a prescindere dalla loro provenienza e dal domicilio fiscale dei loro esercenti, i giudici comunitari constatano che, tenuto conto della natura e della finalità di detta imposta, tutte le persone fisiche e giuridiche che fruiscono dei servizi di scalo in Sardegna si trovano in una situazione oggettivamente paragonabile, indipendentemente dal luogo in cui risiedono o sono stabilite. Sicché il prelievo istituito dalla regione Sardegna deve essere considerato una misura di aiuto di Stato a favore delle imprese stabilite nel territorio regionale.
(Avv. Dario Immordino)
LaPrevidenza.it, 24/11/2009
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