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Share/Save/Bookmark La mediazione quale strumento di Conciliazione nei conflitti civili e commerciali
(D.ssa Mariagabriella CORBI)

 Il giorno 19.02.2010 il Governo ha approvato il D.L. applicativo della delega prevista dall’art. 60 della Legge 69/2009, con esso è stato inserito nel nostro Sistema Giuridico l’Istituto della Mediazione quale strumento di Conciliazione nei conflitti civili e commerciali.


A distanza di poco più di anno l'Italia ha adottato la Direttiva 2008/52/CE finalizzata a trasformare radicalmente non solo la procedura civile, ma, soprattutto, una riforma destinata ad incidere sulle abitudini e sulla mentalità dei professionisti in materia di diritto, sul vivere e gestire il conflitto, indirizzandolo verso la soluzione della controversia non più sempre e solo nelle Aule di Tribunali.


In una società ormai frenetica ed in continua evoluzione caratterizzata da movimenti di popolazioni di diversa etnia, cultura, lingua, religione, da rapidi cambiamenti culturali e sociali, sempre più spesso ed in modo diffuso, si verificano, emergono, o si moltiplicano, comportamenti conflittuali diffusi, che sono l’espressione di un disagio individuale e collettivo, d’incapacità nel gestire gli stati emotivi, i cambiamenti, i conflitti. Anche quando gli atteggiamenti diventano oggetto di tutela giuridica, o su richiesta individuale, o perché rivestono caratteristiche di reato, in pratica,  l’atto oggetto della controversia o che ha dato adito ad un comportamento violento rimane irrisolto  perché l’intervento del giudice , benché riconosca i diritti del danneggiato ed individui l’autore, non si pone lo scopo di dirimere il conflitto tra le parti, cioè l’aspetto emotivo che l’atto in se ha provocato.


In tale ottica, tale apporto professionale, utilizzando tecniche ben precise,  viene interpretato come una transizione, cioè come passaggio fra una forma di equilibrio ad un’altra attraverso la capacità di proiettarsi, mediante il linguaggio, e trovando varie risorse per affrontare e risolvere i vari problemi Alternative Dispute Resolution (risoluzione alternativa delle controversie). 


Varianti al D.L. del 28.10.2009 n. 69/2009


1)  E’ possibile annullare il contratto tra l'Avvocato che ha taciuto sulla possibilità di mediazione ed il proprio cliente;


2)  Nelle varie categorie é ricompresa anche la Responsabilità civile auto;


3)  La possibilità di mediazione sarà obbligatorio, nei settori cui è previsto, dopo 12 mesi dall'entrata in vigore della norma;


4)- L’impossibilità di procedere deve essere riscontrata d’ufficio già alla prima udienza


5)  Il mediatore non  è tenuto a formulare un accordo se non su istanza concorde delle parti


6)  I dati acquisiti mediante dichiarazioni rese o informazioni durante le sedute di mediazione, non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, avviato, riassunto o durante dopo il negativo esito della mediazione a meno che non sia dato consenso della parte dichiarante o da colui da cui provengono le informazioni. Sulle medesime non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio


7)  Nulla è dovuto per imposte di registrazione del verbale di accordo entro il limite di 50.000 euro, se l’importo dovesse essere superiore bisogna corrispondere la parte eccedente.


Il Decreto legislativo, approvato all’unanimità dal Consiglio dei Ministri n. 60 del 28.10.2009, prevede l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione, che s'inserisce come presupposto di procedibilità dell’azione giudiziale in vari ambiti, analiticamente previsti nell’art. 4 del decreto, il quale, al comma 1, testualmente recita: “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, deve esperire il procedimento di mediazione … per le materie ivi regolate”.


Mariagabriella CORBI


Dottoressa in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice Familiare


           

LaPrevidenza.it, 12/03/2010

Documenti:
Dlgs_28_2010.html


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