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Share/Save/Bookmark La mancanza di mezzi di sostentamento e della polizza sanitaria non escludono il diritto di soggiorno di una cittadina di uno stato terzo, coniugata con un cittadino Ue e dei figli
(Cgce, 23.2.2010 - C-310/08)

«Libera circolazione delle persone – Diritto di soggiorno di una cittadina di uno Stato terzo, coniugata con un cittadino di uno Stato membro e dei loro figli, anch’essi stessi cittadini di uno Stato membro – Cessazione dell’attività lavorativa subordinata del cittadino di uno Stato membro seguita dalla sua partenza dallo Stato membro ospitante – Iscrizione dei figli in un istituto scolastico – Mancanza di mezzi di sostentamento – Regolamento (CEE) n. 1612/68 – Art. 12 – Direttiva 2004/38/CE»


La sig.ra Ibrahim è una cittadina somala coniugata con un cittadino danese, il sig. Yusuf.  Il sig. Yusuf è giunto nel Regno Unito nell’autunno del 2002 e vi ha lavorato da ottobre 2002 a maggio 2003. Da giugno 2003 a marzo 2004 ha chiesto di beneficiare di sussidi per inabilità al lavoro. Dopo essere stato dichiarato idoneo al lavoro al termine di tale periodo, il sig. Yusuf ha lasciato il Regno Unito, per poi ritornarvi nel dicembre 2006.  È pacifico che, tra il momento in cui ha smesso di lavorare e quello in cui ha lasciato il Regno Unito, il sig. Yusuf ha cessato di essere un «soggetto avente diritto» a norma dell’art. 6 del regolamento del 2006 in materia d’immigrazione (Spazio economico europeo). Al suo ritorno nel Regno Unito, il sig. Yusuf non ha riacquisito lo status di «soggetto avente diritto» titolare di un diritto di soggiorno in forza del diritto dell’Unione.  La sig.ra Ibrahim è giunta nel Regno Unito con l’autorizzazione dei servizi competenti in materia di immigrazione, nel febbraio 2003, al fine di raggiungere il marito.  La coppia ha quattro figli di cittadinanza danese, di età compresa tra uno e nove anni. I tre figli maggiori sono giunti nel Regno Unito con la madre e il quarto figlio è nato nel Regno Unito. I due figli maggiori frequentano le scuole pubbliche fin dal loro arrivo sul territorio dello Stato membro di cui trattasi.  La sig.ra Ibrahim si è separata dal marito dopo la partenza di quest’ultimo dal Regno Unito nel 2004. Essa non è mai stata economicamente autosufficiente. Non lavora e dipende interamente dall’assistenza sociale per coprire le proprie spese correnti e di alloggio. Non dispone di un’assicurazione malattia completa ed è beneficiaria del National Health Service (servizio sanitario nazionale).  Nel gennaio 2007, la sig.ra Ibrahim ha chiesto di fruire del sussidio all’alloggio per se stessa e per i figli. Con decisione 1° febbraio 2007, il funzionario competente del London Borough of Harrow ha respinto tale domanda. Egli ha ritenuto che né la sig.ra Ibrahim né il suo coniuge risiedessero nel Regno Unito in forza del diritto dell’Unione. Il 29 marzo 2007, tale decisione di rigetto è stata confermata dal funzionario incaricato di esaminare i ricorsi contro le decisioni di diniego del sussidio all’alloggio. La sig.ra Ibrahim ha impugnato tali decisioni dinanzi alla Clerkenwell and Shoreditch County Court (Tribunale di primo grado di Clerkenwell e Shoreditch), che ha accolto il ricorso con decisione 18 ottobre 2007, dichiarando che la sig.ra Ibrahim, quale madre che ha l’effettivo affidamento dei figli, gode di un diritto di soggiorno nel Regno Unito in base all’art. 12 del regolamento n. 1612/68, poiché questi ultimi frequentano la scuola e suo marito è un cittadino dell’Unione che ha lavorato in tale Stato membro.

LaPrevidenza.it, 13/03/2010

Documenti:
C-310_08.html


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