L'assegno senza intestazione va pagato al detentore
(Cassazione, Sentenza 14.7.2010, n. 16556)
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 22 e ss., con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3. Deduce il ricorrente che secondo il giudicante il M. non avrebbe potuto richiedere la prestazione contenuta negli assegni posti a base del decreto ingiuntivo, in quanto questi ultimi, non essendo girati dallo stesso, non lo legittimavano a richiedere il pagamento. Tale motivazione sarebbe errata, perchè determinata da una falsa applicazione dell'art. 22 e ss. della legge sugli assegni, in virtù dei quali il detentore dell'assegno bancario trasferibile per girata è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco. Il giudice a quo non avrebbe considerato che la firma per girata, ai sensi delle predette disposizioni, serve esclusivamente nel caso specifico in cui l'assegno viene portato presso la banca per l'incasso, essendo tale adempimento necessario per individuare la persona che ne riceve la prestazione, onde esimere il trattario, che effettua il pagamento, da ogni responsabilità al riguardo. Nel caso di specie la girata in pieno da parte del possessore del titolo non sarebbe necessaria in quanto la prestazione incorporata nello stesso non è stata richiesta all'istituto trattario, bensì al debitore traente. In tal caso sarebbe sufficiente il solo possesso del titolo; il possessore del titolo dovrebbe considerarsi portatore legittimo, sino a prova contraria senza dover fornire altra prova.
LaPrevidenza.it, 10/08/2010
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