L’assegno di mantenimento non può essere ridotto dal giudice solo perché giudicato ineducativo per i figli
(Cassazione civile, Sentenza 19 maggio 2009, n.11538 - Avv. Valter Marchetti)
Il giudice di primo grado, argomentando che un assegno di mantenimento eccessivo poteva avere effetti dannosi sotto il profilo educativo delle figlie dei due genitori separati, decideva di ridurre al 50% l’importo dello stesso assegno. La madre delle due ragazze minorenni proponeva ricorso.
Secondo la Cassazione, a fronte della separazione personale tra coniugi, i figli hanno diritto ad un mantenimento che deve garantire loro un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia “ ed analogo, per quanto possibile a quello goduto in precedenza”. In particolare, osservano i giudici di legittimità nella sentenza in esame, “ il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell’art.148 cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali”. La Cassazione, inoltre, richiama i principi di cui all’art.147 c.c. secondo i quali il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, comporta per i genitori l’obbligo di far fronte ad una serie di esigenze che non sono riconducibili al solo obbligo c.d. alimentare, ma devono comprendere anche quei bisogni di tipo abitativo, culturale, scolastico, sportivo, sanitario, sociale nonché le esigenze relative all’assistenza morale e materiale e quelle correlate ad una adeguata predisposizione di una stabile organizzazione domestica della vita quotidiana dei figli minorenni.
Avv. Valter Marchetti
LaPrevidenza.it, 01/06/2009
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