Intervento chirurgico non necessario e responsabilità professionale
(Cassazione penale, sez. V, sentenza 6.9.2011 n. 33136 )
Il processo trae origine da dichiarazioni rese al Pubblico Ministero da un paziente (Mons. Pi.Lu.GU.) che, presso il reparto di cardiochirurgia dell'Istituto Clinico (omissis) (di seguito "(omissis)" o "xxx"), aveva subito un intervento al cuore, di sostituzione della valvola aortica ed applicazione di una protesi meccanica, deciso a seguito di visita da parte del Dott. R.G., primario del reparto, secondo il quale era necessario sostituire sollecitamente la valvola.
1.1. La denuncia del GU. dipendeva dall'aver avuto, dopo l'operazione, plurime indicazioni sulla non necessità di un intervento così invasivo, e comportante conseguenze di rilievo per la sua qualità di vita, essendo costretto fra l'altro a quotidiana terapia anticoagulante.
1.2. L'indagine preliminare del Pubblico Ministero, che aveva riguardato una serie di analoghi interventi, nonché accertamenti sulla natura e caratteristiche del contratto del G. con l'(OMISSIS), si era conclusa con la richiesta di rinvio a giudizio degli imputati R.G., G.F. e O.D., i primi due dei quali hanno chiesto il giudizio abbreviato in relazione a diverse ipotesi di lesioni volontarie, gravi e gravissime, contestate ai capi A), per entrambi, ed ai capi B), C), D), E), G), H) al solo G., di omicidio preterintenzionale ascritto al G. sub F), nonché di falso in atto pubblico (capo I) per l'ipotizzata soppressione e nuova formazione della lettera di dimissioni del paziente O..V..
1.3. In sostanza, in tutti i capi di imputazione riguardanti gli interventi operatori si contestava l'esecuzione senza necessità di interventi al cuore dei pazienti, di sostituzione o di plastica valvolare, o altri analoghi, perché, secondo l'accusa, non ricorrevano i presupposti/parametri universalmente riconosciuti - come sarebbe stato accertato dagli esami strumentali e clinici effettuati da reparti specialistici interni alla struttura (omissis) - ed era mancato un valido consenso, per non essere stati informati i pazienti della loro reale situazione pre-intervento e delle conseguenze permanenti che lo stesso avrebbe comportato.
1.4. Quale evento lesivo di tali interventi si contestava l'aver provocato lesioni personali gravi - consistite nell'alterazione anatomica, la sternotomia, determinata dall'operazione, nella messa in pericolo della vita della persona offesa, e nella diminuzione funzionale dell'organismo per un periodo superiore ai 40 giorni - ai pazienti O.S.C. (capo A), C.A. (capo B), E.F. (capo C), S.L. (capo E), P.C. (capo G), O.V. (capo H); nonché lesioni personali gravissime al paziente Pi.Lu.GU. (capo D), essendosi determinata a suo carico come conseguenza all'intervento una diminuzione funzionale dell'organismo a tempo indeterminato ed insanabile.
Al capo F) era contestato il delitto di omicidio preterintenzionale in danno di Ce.MA., in quanto il fatto di lesioni volontarie, dipendente dall'intervento realizzato nelle condizioni sopra indicate, avrebbe determinato la morte del paziente a causa di infarto perioperatorio non rilevato sino alla data delle dimissioni dalla clinica, avvenute con infarto in atto. Il delitto di falso era contestato sub I) al G. per avere, in concorso con altra persona non identificata, distrutto una lettera di dimissioni dal ricovero di O.V., datata (omissis), lettera che avrebbe recato l'evidenziazione degli esami pre-operatori dimostrativi della non necessità dell'intervento, e formato una seconda lettera di dimissioni, datata (omissis), consegnata al paziente, che non conteneva la descrizione di quegli esami, ma soltanto la generica espressione di una diagnosi di "insufficienza valvolare aortica".
2. All'esito del giudizio abbreviato, nel corso del quale, era stata disposta perizia collegiale ex art. 441, co. 5 C.P.P., il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Milano, riconosciute agli imputati le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione in relazione ai delitti di lesione volontaria contestati sub A) e C) [pazienti C. e F.], ha assolto il G. da un'imputazione di omicidio colposo in danno di E.V., rubricata sub L), e ne ha affermato la responsabilità per i restanti delitti, così come a lui contestati, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni e rifusione delle spese a favore delle parti civili, cui ha concesso provvisionali....
LaPrevidenza.it, 07/01/2012
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