Incompatibilità e non separazione con addebito
(Corte di Cassazione, Sezione prima civile, sentenza n. 13185/2009)
Con sentenza n. 13185/2009 la Corte di Cassazione -1^ Sz Civile – che non è possibile ascrivere la “colpa” della separazione a nessuno dei coniugi come “in riferimento ai presupposti della pronuncia dell’addebito ai sensi dell’art. 151, secondo comma, c.c., questa Corte ha più volte affermato che siffatta pronuncia richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento ed il determinarsi dell’intollerabilità nella prosecuzione della convivenza” e che “l’indagine sul punto, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservata alla valutazione del giudice del merito ed è quindi censurabile in sede di legittimità soltanto qualora la motivazione che la sorregge sia inficiata da un vizio che dia luogo ad un’obiettiva deficienza del criterio logico seguito dal giudice nella formazione del suo convincimento, ovvero da una totale omissione della motivazione su di un punto decisivo. Non sono, invece, proponibili quelle censure che contengano una autonoma valutazione dei fatti, sostitutiva rispetto a quella operata dal giudice di merito”.
LaPrevidenza.it, 13/07/2009
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