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Share/Save/Bookmark In tema di liquidazione degli onorari ex lege 794/1942 si esprimono le sezioni riunite
(Corte di cassazione, sezioni unite civili, 13.6.2008, n. 15916)

Nel nostro sistema giurisdizionale, le sezioni unite civili costituiscono il supremo organo regolatore della giurisdizione e in tale funzione non sussiste limitazione, se non quella che nella fattispecie sottoposta a regolamento si ponga effettivamente una questione di giurisdizione, e cioè che non sia censurato il modo di esercizio della giurisdizione, ma la violazione dei limiti esterni di essa.. Orbene, l'art. 41 c.p.c., prevede che, sin quando la causa non sia decisa nel merito, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di Cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'art. 37 c.p.c.; detta disposizione concerne le ipotesi di difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali. Dal raccordo delle due disposizioni citate risulta palese che la giurisprudenza di queste sezioni unite richiamata dal P.G. a conforto della proprie richieste (n. 7800/2005) attiene all'ipotesi in cui una questione di giurisdizione sia sollevata davanti al giudice ordinario senza che sia parte una pubblica amministrazione. Non v'è dubbio, infatti, che in tal caso nessuna questione di giurisdizione si potrebbe porre, perché le controversie tra privati non possono che spettare al giudice ordinario, e ciò è valido in ogni caso, anche se il giudice adito debba vagliare situazioni con aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a disapplicare atti amministrativi, in quanto - data l'estraneità dell'amministrazione pubblica - le questioni suddette attengono al merito e non alla giurisdizione. Non sussiste invece alcun limite alla possibilità di regolare la giurisdizione in ogni altra ipotesi in cui si ponga la questione davanti a un giudice speciale. Se in linea di principio non dovrebbe verificarsi che innanzi al giudice speciale non sia parte una pubblica amministrazione (la l. n. 1034 del 1971, art. 3, dispone che "sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi dagli organi centrali dello stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale"), deve ovviamente consentirsi alla sezioni unite della corte di cassazione rimediare ad eventualità patologiche in cui il giudice speciale non abbia rilevato d'ufficio il difetto della propria giurisdizione in una controversia instaurata innanzi ad esso da un soggetto privato nei confronti di un altro soggetto privato, non potendosi consentire che una situazione di erronea individuazione del giudice possa consolidarsi non per il mancato rilievo d'ufficio a cui abbia fatto seguito l'acquiescenza delle parti - che costituirebbe un effetto fisiologico del giudicato - ma per la mancanza di un mezzo di tutela; non può infatti ammettersi che la parte privata convenuta da altra parte privata innanzi ad un giudice palesemente privo di giurisdizione non abbia alcuno strumento per far valere tale difetto....

LaPrevidenza.it, 17/07/2008

Documenti:
cass_15916_2008.htm


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