In tema di impugnabilità della comunicazione di fermo amministrativo
(Cassazione civile, seconda sezione n. 8890/2009)
Il giudice di Pace di Casoria con sentenza del 14 settembre 2005 respingeva la domanda proposta da avverso la concessionario esattore, per la declaratoria di illegittimità del preavviso di fermo amministrativo di un proprio autoveicolo e la conferma del provvedimento urgente di sospensione del fermo, già concesso in via cautelare dalla sezione staccata del tribunale di Napoli. Accoglieva l’eccezione di carenza dell’interesse a ricorrere avverso un provvedimento che non eseguiva il fermo, ma si limitava a preannunciarlo. Ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 30 ottobre 2006, lamentando violazione dell’art. 100 c.p.c. È rimasta intimata. Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il Procuratore Generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo esperibile il rimedio dell’appello, trattandosi di controversia in materia di esecuzione. L’avviso di fissazione di udienza, inizialmente invano notificato presso il domicilio eletto del difensore del ricorrente, trasferitosi, è stato notificato presso la Cancelleria della Corte....
LaPrevidenza.it, 26/04/2009
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