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Share/Save/Bookmark In tema di danno cagionato dalle cose in custodia. Il caso fortuito e la responsabilità
(Cassazione civile, sez. III, sentenza 14.10.2011 n. 21286)


Dica la corte se, considerato il contenuto della norma di cui all’art. 2051 c.c. – Danno cagionato da cose in custodia – e considerato il proprio indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il semplice rapporto con la cosa in custodia e il nesso causale tra la cosa e il danno arrecato fa sorgere la responsabilità oggettiva di chi si trova in una relazione di fatto con la cosa che gli consente di prevedere e controllare i rischi ad essa inerenti, sempre che il danno sia provocato dalla cosa sussistendo, quale limite di responsabilità, il caso fortuito ed essendo il danneggiato tenuto a provare soltanto l’esistenza di un effettivo nesso causale tra cosa e danno, spettando, invece, al custode provare positivamente il fatto estraneo alla sua sfera di controllo avente impulso causale autonomo rimanendo la responsabilità in capo al custode qualora persista l'incertezza sull'individuazione della causa concreta, nella sentenza impugnata l'applicazione della norma al caso di specie è stato frutto di error in iudicando, essendo il giudice del gravame giunto a conseguenze diverse da quelle previste dalla norma stessa che contraddicono la pur corretta sua applicazione per aver proceduto al .rilievo di ufficio della sussistenza del caso fortuito derivante da fatto di parte danneggiata e all'accertamento e valutazione del grado di diligenza di tale parte nell’uso della cosa in custodia, pur sussistendo in primo grado la contumacia del custode-convenuto, compiendo indagini e rilievi di ufficio in violazione della regolamentata distribuzione dell'onere della prova, compiendo attività che la norma non consente rendendo, di conseguenza, una sentenza viziata da falsa applicazione di norma di diritto Osserva il collegio che corretta e condivisibile appare la doglianza della difesa del ricorrente nella parte in cui lamenta un patente, duplice error iuris della sentenza impugnata che ha patentemente disatteso la consolidata giurisprudenza di questa corte di legittimità in materia di responsabilità del custode (ex permultis, Cass. 25029/08; 2047/06: 2284/06), il cui dictum è correttamente riportato in seno al motivo e al quesito dianzi esposti. Con il quarto motivo, (da esaminarsi con precedenza, attesane la fondatezza, rispetto alle restanti censure), si denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Omesso esame di fatto decisivo per la controversia. Il motivo – corredato, a conclusione della sua esposizione, da un rituale e ammissibile quesito di diritto – è a sua volta fondato, avendo il giudice territoriale del tutto omesso l’esame della testimonianza del sig. L.S. (il cui contenuto è puntualmente riportato in seno al motivo in esame, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso), della cui rilevanza ai fini della decisione di merito non è lecito dubitare. Con il secondo motivo, si denuncia emessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la controversia. Omesso controllo delle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado.


LaPrevidenza.it, 21/01/2012

Documenti:
cass_civile_21286_2011.html


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