In tema di assegnazione della casa coniugale
(Cassazione, Sentenza 19116/2009 - Mariagabriella Corbi)
E’ reato ciò che ha commesso un divorziato che era andato ad usufruire dell’abitazione di cui era ancora proprietario per il 50% con la ex moglie. Così ha sancito la Cassazione con la sentenza 19116 sanzionando con un’ammenda il danno provocato. L'uomo ha dovuto pagare 15.500 euro. Già nel 2003 era stato sanzionato dalla Corte d'appello di Roma a una «provvisionale» per aver violato introducendosi «nella parte dell'ex appartamento coniugale assegnato, in sede di separazione, alla moglie e ai figli minori». La stessa aveva presentato denuncia contro l’ex marito e chiesto un risarcimento perché, non potendo usufruire del restante immobile, non aveva potuto più continuare ad affittarlo come sempre e pertanto penalizzata dell’introito equivalente a 600 € mensili. Benché raggiunto da ordinanza all’esborso di 15 mila euro, l’uomo inutilmente si è rivolto alla Cassazione. La Cassazione ha rigettato dichiarando inammissibile il ricorso in considerazione che «l'assegnazione alla parte civile di una provvisionale, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, non è impugnabile per Cassazione». (Sentenza 19116/2009) Ricordiamo che l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età....
LaPrevidenza.it, 17/05/2009
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