Importazioni di compact disc registrabili originari dell’India. Calcolo dell’importo della sovvenzione compensabile e quantificazione del danno
(Cgce, 3.9.2009 C-535/06)
«Impugnazione – Dumping – Importazioni di compact disc registrabili originari dell’India – Regolamento (CE) n. 960/2003 – Calcolo dell’importo della sovvenzione compensabile – Determinazione del danno – Art. 8, n. 7, del regolamento (CE) n. 2026/97»
La ricorrente è una società stabilita in India, che produce varie forme di supporti di memoria e in particolare compact disc registrabili (in prosieguo: i “CD‑R”). Il 17 maggio 2002 la Commissione [delle Comunità europee], a seguito di una denuncia presentata dal Commitee of European CD‑R Manufacturers (comitato dei produttori europei di CD‑R) (CECMA), ha aperto un’inchiesta antisovvenzioni sulle importazioni di CD‑R provenienti dall’India (GU C 116, pag. 4). Con lettera del 4 marzo 2003, la Commissione ha comunicato alla ricorrente gli elementi di fatto e le considerazioni fondamentali in base ai quali si prevedeva di proporre la fissazione di dazi compensativi definitivi. La sovvenzione constatata dalla Commissione consisteva in un’esenzione [dai] dazi doganali sui beni strumentali importati dalla ricorrente. Nel calcolo dell’importo della sovvenzione, questa è stata ripartita, in applicazione dell’art. 7, n. 3, del regolamento base, su un periodo di tre anni. La comunicazione prevedeva l’imposizione di un dazio compensativo del 10%. Con due lettere del 19 marzo 2003, la ricorrente ha risposto alla detta comunicazione, contestando, da un lato, il sistema utilizzato per calcolare l’importo della sovvenzione e, dall’altro, l’esistenza e le cause del danno. Con due lettere del 9 aprile 2003, la Commissione, da un lato, ha respinto gli argomenti della ricorrente relativi all’esistenza di un danno e di un nesso di causalità e, dall’altro, ha inviato alla ricorrente una comunicazione supplementare contenente un nuovo calcolo dell’importo della sovvenzione, nel quale questa è stata ripartita su un periodo di 4,2 anni. La comunicazione aggiuntiva prevedeva l’imposizione di un dazio compensativo del 7,3%. Con lettera del 14 aprile 2003, la ricorrente ha contestato il nuovo calcolo dell’importo della sovvenzione. La Commissione ha inviato alla ricorrente, con lettera del 5 maggio 2003, spiegazioni supplementari per tale calcolo. La ricorrente ha risposto a tale lettera, il 9 maggio 2003, apportando ulteriori osservazioni. Su proposta della Commissione, formulata il 20 maggio 2003, il Consiglio [dell’Unione europea] ha adottato il regolamento [controverso]. Tale regolamento imponeva un dazio compensativo definitivo del 7,3% sulle importazioni di CD‑R originari dell’India».
LaPrevidenza.it, 12/03/2010
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