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Share/Save/Bookmark Immigrazione: requisiti ed elenco  delle tipologie di visti di ingresso
(Decreto Ministero Affari esteri 11.05.2011 - G.U. 1.12.2011)

l visto per adozione consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, presso gli adottanti o gli affidatari, al minore straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento a scopo di adozione, emesso dalla competente autorita' straniera in conformita' alla legislazione locale. Il visto e' rilasciato in presenza di specifica autorizzazione nominativa all'ingresso ed al soggiorno permanente in Italia del minore straniero, adottato o affidato a scopo di adozione, rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, secondo quanto stabilito dalla legge 184/1983 (articoli 32 e 39, lettera h), cosi' come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. Al di fuori di tali casi, e anche in presenza di una sentenza di adozione di un Tribunale straniero delibata in Italia, il rilascio del visto per adozione e' subordinato al rilascio del nullaosta da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali. Il visto per affari consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per finalita' economico-commerciali, per contatti o trattative, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale. Per l'ottenimento del visto d'ingresso il cittadino straniero deve esibire sufficiente documentazione atta a comprovare: a) la propria condizione di operatore economico-commerciale; b) la finalita' del viaggio per il quale e' richiesto il visto; c) il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, in ogni caso non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni; d) la disponibilita' di un alloggio, mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia; e) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida. Qualora il cittadino straniero viaggi per affari invitato in Italia da un'impresa operante in territorio nazionale, per contatti, trattative economiche o commerciali, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di macchinari acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale con imprese italiane o per il relativo aggiornamento professionale, per la visita alle strutture dell'impresa italiana, ovvero per la partecipazione a mostre o fiere di settore in Italia, l'istanza di rilascio del visto d'ingresso deve essere accompagnata da una "dichiarazione d'invito" sottoscritta dall'Ente o dalla stessa impresa italiana, con la quale si indichi il periodo ed il motivo del soggiorno richiesto, nonche' l'attivita' che sara' svolta dallo straniero invitato. Il visto per affari, in presenza di analoghi requisiti, puo' essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente....

LaPrevidenza.it, 22/12/2011

Documenti:
Decreto Ministero Affari esteri 11.05.2011 - G.U. 01.12.2011.html


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