Area professionisti Partners Collabora Community 24/05/2012 19:34:08


ARGOMENTI
Amianto
Ammortizzatori Sociali
Assistenza
Codice civile
Contributi
Diritto Canonico
Diritto Sanitario
Diritto sindacale
Gestione separata Inps
Infortunistica
Lavoro
Leggi e Normative
Legislazione comunitaria
Pensioni
Premi Inail
Previdenza Complementare
Risarcimento del danno
Famiglia e minori
Pubblico Impiego

SERVIZI E UTILITA'
Notiziario Giuridico
FAQ
Aggiornamento giuridico
Contatti di Redazione


Sito del giorno
Corte Costituzionale
Sito ufficiale, offre una banca dati con le pronunce integrali dal 1999 e le massime dal 1956. Presenti inoltre il testo della Carta Costituzionale, delle leggi di rilevanza costituzionale e delle relazioni annuali.
Home Amianto Ammortizzatori Sociali Assistenza Codice civile Contributi Previdenza Complementare










Share/Save/Bookmark Il Lavoro intermittente. Brevi cenni
(Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - Avvocato Vincenzo Mennea)

Lavoro intermittente  (brevi cenni)


Il contratto di lavoro intermittente detto anche lavoro a chiamata, è il contratto mediante il quale un lavoratore si rende disponibile a svolgere una determinata prestazione su chiamata del datore di lavoro.


Si tratta di un modello di lavoro subordinato caratterizzato da prestazioni discontinue da rendersi secondo le necessità del datore di lavoro. Con il contratto di lavoro intermittente il lavoratore si pone a disposizione di un datore che ne può utilizzare la prestazione lavorativa chiamandolo ad effettuare il lavoro indicato.


Il lavoratore può rendersi disponibile a tale tipologia di lavoro, così come non è obbligato a rispondere alla chiamata.


Esistono due tipi di contratto di lavoro intermittente:


 


 



  • lavoro intermittente con obbligo di disponibilità, in questo caso il lavoratore deve restare a disposizione del datore di lavoro.

  • Lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, in questo caso il lavoratore non si obbliga contrattualmente.


 


 


Il contratto di lavoro intermittente può essere:


 


di carattere discontinuo secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali.


 


E’ consentito stipulare contratti di lavoro intermittente con soggetti di età inferiore a 25 anni o  con più di 45 anni anche pensionati. Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 276/2003 – il contratto deve stipularsi in forma scritta e deve indicare:


 


-la durata e le ipotesi oggettive e soggettive che ne consentono la stipulazione;


 


-trattamento economico e normativo che spetta al lavoratore per la prestazione eseguita;


 


-indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro;


 


-tempi e modalità di pagamento della retribuzione;


 


-eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività prevista da contratto.


 


Trattamento economico.


 


Art. 38 D.lgs. 276/2003


Fermo restando i divieti di discriminazione, il lavoratore non deve ricevere per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivo meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.


Durante il periodo che il lavoratore resta disponibile ma non lavora, non è titolare di alcun diritto di trattamento economico.


Avv. Vincenzo Mennea

LaPrevidenza.it, 15/01/2012

Documenti:
Dlgs_276_-_2003.html


Commenta questa notizia

E' necessario essere Registrati e aver effettuato il login per poter commentare le notizie.





CONSULENZA ONLINE

Ultimo Post del:
20/05/2012 alle 13:27
Titolo:
Tagliando Invalidi
di:
Dariod

CANALI GIURIDICI
Economia
Notizie di cronaca
Diritto Comunitario
Leggi & Normative
News giuridiche in inglese
Diritto Commerciale
Economia
Fondi Pensione
News Giuridiche

Nome Utente
Password

Password
Dimenticata?




Newsletter informativa!
Registrati subito e ricevi, ogni luned́, il sommario delle news pubblicate nella settimana, direttamente nella tua casella e-mail!