Il diritto dei nonni ad una relazione affettiva con il nipote minorenne, figlio di una coppia soggetta a separazione
(Cassazione civile, I Sezione, 16 ottobre 2009, n.22081)
Durante un processo di separazione personale tra coniugi, i genitori del ricorrente nonché nonni dei due figli minori della coppia, intervengono nel giudizio nanti il Tribunale, deducendo che no nonostante in sede presidenziale fosse stato disposto l’affidamento condiviso, la madre dei due minori impediva di fatto che essi mantenessero i rapporti con i nonni ed i cuginetti.
A seguito della eccezione di inammissibilità dell’intervento sollevata dalla difesa della resistente, il Tribunale emette sentenza parziale dichiarando inammissibile l’intervento dei nonni.
L’impugnativa proposta dai soccombenti viene accolta dalla Corte di Appello la quale, pur negando l’esistenza di un diritto proprio dei nonni tale da legittimare un intervento autonomo o litisconsortile, affermava la sussistenza di un interesse giuridicamente protetto dei medesimi il quale consentiva ai medesimi nonni un ruolo attivo nel giudizio nelle forme dell’intervento ad adiuvandum ex art.105, comma 2, cpc. La difesa della resistente, propone ricorso per cassazione.
Richiamo della Cassazione Civile n.364 del 1996.
Già la sentenza n.364 del 1996 aveva risolto in senso negativo il problema dell’ammissibilità dell’intervento dei noni o di altri familiari nel giudizio di separazione dei coniugi. In tale decisone si era osservato che oggetto del giudizio di separazione è l’accertamento delle condizioni per l’autorizzazione ai coniugi a cessare la convivenza e la determinazione degli effetti che da tale cessazione derivano nei rapporti personali e patrimoniali tra gli stessi coniugi e nei confronti dei figli. Viene altresì osservato dai giudici della Cassazione che, quanto sopra espresso dalla sentenza richiamata, coerente con la descritta delimitazione dell’oggetto del giudizio “ è l’attribuzione della legittimazione ad agire esclusivamente ai coniugi “ ex art.150 c.c. e quindi la non ravvisabilità di diritti relativi all’oggetto o dipendenti dal titolo dedotto nel processo che possano legittimare un intervento di terzi, ai sensi del primo comma dell’art.105 cc o di un interesse di terzi a sostenere le ragioni di una delle parti sul quale fondare un intervento ad adiuvandum ai sensi dell’art.105, comma secondo, cpc.
Tutela indiretta all’interesse dei parenti ad avere rapporti con i minori.
Sempre nella sentenza del 1996, i giudici hanno osservato come il nostro ordinamento non garantisce in via immediata e diretta l’aspirazione dei nonni alla frequentazione dei nipoti, ma offre una tutela soltanto indiretta ex art.336 cc all’interesse dei parenti, mediante il riconoscimento della loro legittimazione a sollecitare il controllo giurisdizionale sull’esercizio della podestà dei genitori che non possono, senza un motivo plausibile, impedire i rapporti dei figli con detti congiunti....
LaPrevidenza.it, 09/12/2009
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