Il difetto di giurisdizione può essere eccepito anche dopo le scadenze di cui all'art. 38 c.p.c.
(Cass. SS.UU. Sentenza n. 24883 del 9 ottobre 2008 -Avv. Maurizio Danza)
Avv. Maurizio Danza – Arbitro Pubblico Impiego Lazio
Di particolare interesse la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24883 del 9 ottobre 2008 con la quale,con un'interpretazione adeguatrice dell’art. 37 c.p.c. in materia di difetto di giurisdizione ,coerente con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ( definito in sentenza"asse portante della nuova lettura della norma"), hanno deciso che, fino a quando la causa non sia decisa nel merito in primo grado, il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza dei termini previsti dall’art. 38 c.p.c. in riferimento ai vari casi di incompetenza . Infatti come è noto la incompetenza per materia, per valore e per territorio,nei casi di accordo tra le parti circa il foro competente per la trattazione controversia espressamente previsto all’art.28 del c.p.c., era rilevabili anche di ufficio,non oltre la prima udienza di trattazione, mentre fuori da questi casi quella per territorio poteva essere eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta.....
LaPrevidenza.it, 18/10/2008
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