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Share/Save/Bookmark DURC: firmato il decreto per tutte le attivita'
(Articolo di Angelo Vitale, Consulente del lavoro)



E' stato firmato dal Ministro del

Lavoro, Damiano, il decreto previsto dall'art. 1, comma 1176, della

legge finanziaria 2007 (n. 296/06). La disposizione prevedeva che dal

luglio scorso (comma 1175) fosse operativo in quanto i

benefici normativi e contributivi rimanevano subordinati al possesso

del DURC. Si attendono, alla pubblicazione del DM in Gazzetta dalla

quale decorreranno i 30 giorni per la piena applicazione, le

circolari applicative e le convenzioni previste dal DM stesso.



1175. A decorrere dal 1 luglio

2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa

in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al

possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di

regolarita' contributiva, fermi restando gli altri obblighi di

legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali

nonche' di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove

sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di

lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative

sul piano nazionale.



1176. Con decreto del Ministro del

lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali

interessati e le parti sociali comparativamente piu'

rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le

modalita' di rilascio, i contenuti analitici del documento

unico di regolarita' contributiva di cui al comma 1175, nonche'

le tipologie di pregresse irregolarita' di natura previdenziale

ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare

ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata

in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le

vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di

regolarita' contributiva nei settori dell'edilizia e

dell'agricoltura.



A chi interessa (art. 1)



A quanti, oltre che quelli gia'

previsti per appalti, servizi, forniture pubbliche e lavori privati

nell'edilizia, vogliono fruire dei benefici normativi e

contributivi (a partire dalle riduzioni contributive quali ad es.:

quelli per i contratti di inserimento, per le assunzioni con L.

407/90 o quelle la cui disciplina prevede un sottoinquadramento

contrattuale quali ad es. i contratti di inserimento), e a quanti

vogliono accedere ai benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina

comunitaria.



Chi lo rilascia (art. 2)



E' rilasciato dall'INPS, dall'INAIL

e, se pur previa apposita convenzione con i predetti Enti, da altri

Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione

obbligatoria (si pensi ad es. Enpals, Inpgi). Per i datori di lavoro

dell'edilizia il DURC e' rilasciato anche, come avviene oggi,

dalle Casse edili. In via sperimentale (per ventiquattro mesi)

potranno rilasciarlo, per i propri aderenti, gli EBT previa

convenzione approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza

sociale.








Come viene richiesto e rilasciato

(artt. 3, 5, 6, 7 e 8)



Il DURC puo' essere richiesto

dagli interessati stessi (con utilizzo di apposita modulistica

unificata), da un professionista abilitato ovvero, nell'ambito

delle procedure di appalto, dalle amministrazioni pubbliche o dai

soggetti privati appaltanti e dalle SOA. In questi ultimi casi la

richiesta ha luogo attraverso strumenti informatici.



Il DURC e' rilasciato nel termine

di 30 giorni dai rispettivi atti regolamentari, salvo che emergono

situazioni di irregolarita' nel qual caso il termine di 30

giorni è sospeso sino alla regolarizzazione. Questa

costituisce una novita': la possibilità di regolarizzare

la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni

dall'invito formulato dagli Istituti, Casse edili e Enti

bilaterali.



Le Casse edili e gli Enti bilaterali

rilasciano il DURC nei termini previsti dalla convenzione.



Esso ha validita' mensile ovvero

trimestrale nel solo settore degli appalti privati.



Nel caso di fruizione di beneficio

contributivo l'Istituto previdenziale per il quale si chiede il

beneficio provvede alla verifica dei presupposti per il rilascio

senza emettere il DURC.



In merito alle irregolarita'

occorre specificare che non si considerano tali i crediti per i quali

sia stata disposta, se iscritti o meno a ruolo, la sospensione della

cartella a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario. Nel solo

caso di partecipazione a gare di appalto non ostano impedimenti se

tra le somme dovute e quelle versate risulti uno scostamento

inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con

riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque,

uno scostamento inferiore ad euro 100,00, fermo restando l'obbligo

di versamento del predetto importo entro i 30 giorni successivi al

rilascio del DURC.



La regolarita' viene dichiarata

oltre che in presenza di correntezza degli adempimenti, di

rateizzazione, di compensazione per la quale sia stato documentato

il credito o di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni

legislative.



Irregolarita' in materia di

tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC

(art. 9)



L'articolo indica le cause ostative

al rilascio del Durc per le condizioni di lavoro stabilendo in

apposito allegato (A) le violazioni e il periodo di tempo nel quale

il Durc non puo' essere rilasciato in relazione ad ogni

tipologia di violazione. Si và dai 3 mesi (violazioni al

riposo giornaliero di undici ore consecutive ovvero violazioni al

riposo settimanale di ventiquattro ore ogni sette giorni) ai 24 mesi

(omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro ovvero omissione alla collocazione impianti,

apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro,

ovvero li rimuove o li danneggia).



Le violazioni riferite esclusivamente a

fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del presente

decreto, devono essere accertate con provvedimenti amministrativi o

giurisdizionali definitivi, a nulla valendo l'eventuale successiva

sostituzione dell'autore dell'illecito. Non sussiste impedimento

qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione

obbligatoria ovvero di oblazione.



LaPrevidenza.it, 06/11/2007

Documenti:
durc_vitale.html


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