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Share/Save/Bookmark Diritto al ricongiungimento familiare e alla formazione della famiglia
(Cgce, 4.3.2010 C-478/08)

«Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Nozione di “ricorso al sistema di assistenza sociale” – Nozione di “ricongiungimento familiare” – Formazione della famiglia»


Il sig. Chakroun, cittadino marocchino, è nato il 1° luglio 1944. Egli risiede nei Paesi Bassi dal 21 dicembre 1970 e vi ha ottenuto un permesso di soggiorno ordinario a tempo indeterminato. Dal 12 luglio 2005 percepisce un’indennità ai sensi della legge 6 novembre 1986 sull’assicurazione dei lavoratori contro le conseguenze pecuniarie della disoccupazione (Wet tot verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid) che, se non variano le condizioni, sarà mantenuta fino al 12 luglio 2010.  La sig.ra Chakroun, del pari cittadina marocchina, è nata il 18 luglio 1948 ed è coniugata con il sig. Chakroun dal 31 luglio 1972.  Il 10 marzo 2006, la sig.ra Chakroun ha presentato presso l’ambasciata dei Paesi Bassi a Rabat, in Marocco, domanda di permesso di soggiorno provvisorio al fine di poter convivere con il coniuge.  Con decisione 17 luglio 2006, il Minister l’ha respinta in quanto il sig. Chakroun non percepiva un reddito sufficiente ai sensi del Vb 2000. Infatti, le indennità di disoccupazione percepite dal sig. Chakroun erano pari ad EUR 1 322,73 netti per mese, inclusa la gratifica per le ferie, ovvero un importo inferiore al reddito standard applicabile per la creazione della famiglia, vale a dire EUR 1 441,44.  Con decisione 21 febbraio 2007, il Minister ha dichiarato infondato il ricorso proposto dalla sig.ra Chakroun avverso tale decisione.  Con sentenza 15 ottobre 2007, il Rechtbank’s-Gravenhage ha dichiarato infondato il ricorso allora proposto dalla sig.ra Chakroun avverso tale decisione del 21 febbraio 2007. La ricorrente nella causa principale ha poi impugnato tale sentenza dinanzi al Raad van State.  Dinanzi a tale giudice, la sig.ra Chakroun solleva, in primo luogo, la questione se l’art. 7, n. 1, parte iniziale e lett. c), della direttiva sia stato trasposto correttamente mediante gli artt. 3.74, parte iniziale e lett. d), nonché 3.22, n. 2, del Vb 2000, in quanto tali disposizioni prescrivono che il soggiornante disponga, in caso di formazione della famiglia, di risorse pari al 120% del salario minimo.

LaPrevidenza.it, 16/03/2010

Documenti:
c_478_08.html


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