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Share/Save/Bookmark Determinazioni in ordine alla spettanza e al quantum delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese
(Consiglio di Stato - Decisione  9 febbraio 2010 , n. 645 - Dario Immordino)

L’amministrazione ,in sede di adozione di ogni conclusiva determinazione sull'"an" e sul "quantum" della spettanza agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese , può far proprie le conclusioni rassegnate dalla banca concessionaria  nell'apposita relazione e non è tenuto alla riedizione del procedimento valutativo, salvo ravvisi motivate ragioni per discostarsi dal giudizio espresso dall'organo tecnico.


Ciò perché il quadro normativo derivante dal D.M. 20 ottobre 1995 n. 527 - che detta norme sulle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese - assegna alla banca concessionaria uno specifico ruolo di verifica della documentazione finale prodotta dal soggetto ammesso in via provvisoria all'agevolazione contributiva, che implica, oltre il controllo degli aspetti di completezza e di regolarità formale della documentazione prodotta, un giudizio di pertinenza e congruità delle spese al programma di investimenti. Osserva il Collegio che la circolare dell'allora Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 234363 del 20.11.1997 ribadisce che "per l'istruttoria delle iniziative il Ministero si avvale di banche o di società di servizi controllate da banche, con le quali stipula apposite convenzioni" e che "sulla scorta della relazione (della banca concessionaria) e degli accertamenti sulla realizzazione del programma il Ministero emana il decreto di concessione definitiva (del contributo) e dispone l'erogazione in favore dell'impresa". La banca concessionaria, in virtù della sfera di poteri pubblicistici ad esse assegnati in base al rapporto di convenzione, agisce, dunque, come organo indiretto dell'Amministrazione per tutte le attività di verifica sui contenuti e finalizzazione delle attività produttive per le quali è richiesto il finanziamento.


Avv. Dario Immordino

LaPrevidenza.it, 18/02/2010

Documenti:
cd_645_2010.htm


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