De Magistris sarà trasferito, conferma dalla Cassazione
(Cassazione civile, SS.UU, sentenza 11.07.2008 n. 19279 - Cesira Cruciani)
Trasferimento di magistrato – caso De Magistris – inammissibilità – tardività
L’impugnazione presentata dal giudice De Magistris avverso il provvedimento di trasferimento non può essere ammesso, perché presentato oltre il termine previsto.
Le SS.UU. della Suprema Corte hanno dichiarato inammissibili i ricorsi di De Magistris e del Ministero della Giustizia, contro la sentenza che disponeva il trasferimento del procuratore da Catanzaro ed il suo passaggio a funzioni diverse da quelle di P.M..
“Il ricorso presentato da De Magistris è stato presentato in ritardo”, questa la motivazioni che si legge nella sentenza n. 19279 delle Sezioni unite civili dell’11 luglio 2008. Così anche per il ricorso del Ministero anch’esso dichiarato inammissibile per le stesse motivazioni, perché presentato in ritardo.
Secondo la Cassazione “il ricorso per Cassazione contro le sentenze della sezione disciplinare del CSM, che a norma dell’art. 24 d.lgs. n. 109/2006 va proposto nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale, deve essere presentato o fatto pervenire mediante telegramma o lettera raccomandata alla segreteria della sezione disciplinare, ai sensi degli artt. 582 e 583, c.p.p., nel termine di trenta giorni stabilito dall’art. 585, co. 1, lett. b), c.p.p., decorrente dalla scadenza del termine stabilito per il deposito”. Se il caso è particolarmente complesso per la stesura delle motivazioni o per la gravità delle impugnazioni in base all’art. 544 c.p.p., si può indicare un termine più lungo, ma non era questo il caso di De Magistris ne per il ricorso del Ministero che quindi sono stati presentati oltre il termine di 30 giorni.
La vicenda risale al 18 gennaio 2008 quando su decisione del CSM il P.M. De Magistris è condannato al trasferimento da Catanzaro e dalle sue funzioni. Nei suoi confronti disposta anche la sanzione della censura, essendo stato riconosciuto colpevole di aver violato i suoi doveri e norme di procedura nella conduzione di alcune sue inchieste. Il suo trasferimento non era però, così come richiesto dal Ministro di Giustizia, immediatamente esecutivo.
Il P.M. nella Procura di Catanzaro stava conducendo un’inchiesta sui finanziamenti europei destinati all’Ambiente, intrecci affaristici tra politica, imprenditoria, massoneria e poteri occulti, un “comitato d’affari”. Emerge dalle indagini la spartizione di denaro pubblico, il finanziamento ai partiti, il ruolo di lobby e poteri occulti deviati, le inchieste si chiamano: “Why Not”, “Poseidone” e “Toghe Lucane”. L’affare non riguarda solo la Calabria, ci sono di mezzo la Compagnia delle Opere, l’alta finanza, un presunto asse che viaggia da Catanzaro, a Roma, a Bruxelles, fino all’ipotetica loggia di San Marino.
De Magistris interroga testimoni, dispone perquisizioni, iscrive nel registro degli indagati personaggi illustri, del calibro di Clemente Mastella, all’epoca Ministro della Giustizia, o di Romano Prodi, all’epoca Presidente del Consiglio.
La condanna del CSM riguarda sei delle undici accuse contestate inizialmente al magistrato. Due in particolare i provvedimenti che l’accusa aveva ritenuto fossero “abnormi”: quello con cui De Magistris aveva disposto che i nomi di due suoi indagati, il senatore di Forza Italia Pittelli ed il generale Cretella, fossero chiusi in un armadio blindato, e il decreto di perquisizione nei confronti del PG di Potenza Tufaro, in cui si riferivano fatti “non pertinenti come la relazione extraconiugale tra due magistrati.
Condanna anche per la trasmissione del fascicolo Poseidone alla Procura di Salerno, dopo che il procuratore gli aveva revocato la delega, per non aver informato i superiori di alcuni provvedimenti adottati, e per la mancata richiesta di convalida di 26 fermi. Nessuna responsabilità invece per le fughe di notizie sulle sue inchieste, come quella sull’iscrizione di Prodi nel registro degli indagati.
Nelle motivazioni della condanna il CSM aveva sostenuto che De Magistris ha violato "regole di particolare rilievo", dimostrando "insufficienti diligenza, correttezza e rispetto della dignità delle persone". Il Ministro della Giustizia Luigi Scotti, il 31 marzo 2008 ha impugnato la sentenza del CSM ritenendo che De Magistris non doveva essere assolto dall’accusa di non aver adottato tutte le misure necessarie per impedire la fuga di notizie sulle sue inchieste, a cominciare da quella sull’iscrizione del presidente del Consiglio Prodi tra gli indagati nella Why Not. Né tanto meno dalla contestazione di aver diffuso sospetti senza prove nei confronti di superiori e colleghi.
Anche lo stesso De Magistris l’11 aprile 2008 ha deciso di presentare ricorso alle sezioni civili della Cassazione contro la condanna inflittagli dal CSM. Il primo luglio scorso si è svolta l’udienza dinanzi ai giudici della Cassazione durante la quale il PG, Antonio Martone, nella sua requisitoria aveva chiesto di rigettare il ricorso del PM e di accogliere una parte del reclamo avanzato dall’ex Guardasigilli Luigi Scotti contro il proscioglimento di De Magistris dall’accusa di aver mancato di cautela nei rapporti con la stampa.
(Cesira Cruciani)
(Fonte Massimario Altalex 37/2008)
LaPrevidenza.it, 28/11/2008
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