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Share/Save/Bookmark Danno patrimoniale da processo lungo e mancata carriera
(Cassazione civile sez. I, sentenza 08.11.2011 n. 23240)

Il signor B..F., tenente della Guardia di finanza, in data 6 giugno 2003 propose ricorso alla Corte d'appello di Venezia a norma dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, chiedendo la condanna del Ministro della Giustizia al pagamento di un'equa riparazione per i danni derivati dal mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo penale nel quale egli era stato imputato. Al ricorrente erano stati contestati i reati previsti dagli artt. 81, 319, 323, 326 e 490 cod. pen., e per effetto dell'eccessiva durata del processo egli aveva subito danni alla carriera, danni biologici (per i quali era stata riconosciuta la causa di servizio dalla Commissione Medico ospedaliera di omissis il 10 luglio 1991), danni morali e danni esistenziali.


Con decreto in data 5 gennaio 204, la Corte d'appello di Venezia accertò che il processo penale era durato, in due gradi di giudizio, 15 anni e 11 mesi, pur dovendosi detrarre il periodo conseguente al rinvio disposto per l'astensione degli avvocati, e giudicò che esso si sarebbe dovuto concludere in cinque anni. In relazione ai danni risarcibili, la Corte considerò che al ricorrente sarebbe stata ricostruita la carriera a norma del d.lgs. 19 marzo 2001, n. 69, ma che nel frattempo egli non aveva potuto ricoprire incarichi operativi: ciò faceva presumere che, non potendo vantare l'esperienza e la preparazione che avrebbe potuto acquisire se il processo si fosse concluso in tempo ragionevole, egli non potesse aspirare a quegli incarichi e gradi che presuppongono il precedente svolgimento di particolari funzioni, per il che gli riconobbe un danno patrimoniale di Euro 15.000,00. La Corte escluse che fosse stato provato un nesso di causalità tra il prolungamento del processo e le spese di trasferimento in altra sede, nonché il danno biologico costituito dall'aggravamento di una "cefalea a grappolo" e dall'insorgenza di un carcinoma, giudicando insufficiente la dichiarazione del dottor Fedi, tanto più che, quanto alla cefalea, la patologia in questione era stata riconosciuta dalla Commissione Medica di Firenze per il particolare tipo di lavoro svolto, sicché era al riguardo inutile l'assunzione della consulenza tecnica, che era stata richiesta dall'amministrazione resistente. La Corte riconobbe infine il danno non patrimoniale, comprensivo del danno esistenziale per il venir meno dell'interesse allo svolgimento d'attività non remunerative, fonte di compiacimento e di benessere, e lo liquidò in Euro 50.000,00....

LaPrevidenza.it, 25/12/2011

Documenti:
cass_23240_2011.html


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