Contenuto e limiti della potestà legislativa regionale in materia di fonti di energia rinnovabili
(Corte costituzionale, sentenza n. 119/2010 - Dario Immordino)
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale la disciplina dei titoli abilitativi (autorizzazione unica regionale e denuncia inizio attività) alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con riferimento all’obiettivo finale della riduzione del carico di inquinamento, attiene alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, attribuita alla potestà legislativa concorrente (sentenze n. 364 del 2006 e n. 383 del 2005).
Le Regioni dispongono, ai sensi del terzo comma dell’art. 117 della Costituzione, di potestà legislativa di tipo concorrente in materia (sentenze n. 103 del 2006; n. 383 del 2005; numeri 6, 7 e 8 del 2004) e possono legittimamente perseguire obiettivi di adattamento alla realtà locale dei diversi profili della fornitura di energia, nella misura in cui non vengano pregiudicati gli assetti nazionali del settore energetico e gli equilibri su cui esso si regge nel suo concreto.
In questo contesto si colloca la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale), per violazione degli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione.
In merito alla censura concernente l’art. 1 della suddetta legge che abilita la Giunta regionale a stipulare e approvare accordi nei quali, a compensazione di riduzioni programmate delle emissioni da parte di operatori industriali, sia previsto il rilascio di autorizzazioni, la Corte rileva l’insussistenza della dedotta violazione dell’art. 117 Cost., atteso che la legge statale vieta tassativamente l’imposizione di corrispettivo (le cosiddette misure di compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio di titoli abilitativi per l’installazione e l’esercizio di impianti da energie rinnovabili, ma ammette gli accordi che contemplino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, nel senso che il pregiudizio subito dall’ambiente per l’impatto del nuovo impianto, oggetto di autorizzazione, viene “compensato” dall’impegno ad una riduzione delle emissioni inquinanti da parte dell’operatore economico proponente.
In particolare il comma 5 dell’art. 1 della legge n. 239 del 2004 afferma il diritto di Regioni ed enti locali di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003: quest’ultimo vieta che l’autorizzazione possa prevedere (o essere subordinata a) compensazioni (evidentemente di natura patrimoniale) a favore della Regione o della Provincia delegata.
In ragione di ciò la stessa giurisprudenza costituzionale ha ammesso che una norma regionale, in via generale, possa prevedere misure di compensazione quale contenuto di un’autorizzazione, a fini di riequilibrio ambientale (248 del 2006).
Sulla base di tali considerazioni la Corte respinge la questione di legittimità dal momento che lo stretto collegamento alle riduzioni programmate delle emissioni da parte degli operatori industriali, nel quadro complessivo del riequilibrio ambientale, e la proporzione quantitativa che si vuole instaurare, all’interno degli accordi, tra le riduzioni delle emissioni inquinanti e la potenza degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili autorizzati, comunque coerenti con gli obiettivi del piano energetico ambientale regionale, inducono a ritenere che la norma impugnata non introduca misure di compensazione territoriale ma riferisca i corrispettivi del rilascio e legittime esigenze di tutela dell’equilibrio territoriale.
Viene invece ritenuta affetta da illegittimità costituzionale la disciplina di cui all’art. 2, commi 1 e 2, della citata legge regionale n. 31 nella parte in cui vieta la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in determinate parti del territorio regionale, precisamente nelle zone agricole considerate di particolare pregio (anche individuate dai Comuni con delibera consiliare), nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale), nelle aree protette nazionali e in quelle regionali, nelle oasi regionali e nelle zone umide tutelate a livello internazionale.
Ciò perché l’emanazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento nel paesaggio di tali impianti è da ritenersi espressione della competenza statale di natura esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, e, di conseguenza, l’assenza delle linee guida nazionali non consente alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Di conseguenza l’individuazione di aree territoriali ritenute non idonee all’installazione di impianti eolici e fotovoltaici, non ottemperando alla necessità di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito, in ossequio al principio di leale cooperazione, risulta in contrasto con l’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 (sent. n. 382 del 2009).
Fondata anchq la questione di legittimità costituzionale concernente l’art. 3 della legge regionale n. 31 del 2008, che attribuisce rilevanza alla collocazione e alle caratteristiche degli impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile, estendendo l’ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA).
In questo caso la declaratoria di illegittimità si fonda sulla constatazione che, posto che la determinazione delle ipotesi di applicabilità della procedura semplificata di DIA in alternativa all’autorizzazione unica, rientra nell’esercizio della legislazione di principio dello Stato in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», la norma regionale deve ritenersi illegittima, in quanto maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente
Dario Immordino
LaPrevidenza.it, 12/04/2010
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