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Share/Save/Bookmark Contenuto e limiti della potestà legislativa delle Regioni in materia di disciplina delle professioni
(Corte costituzionale, sentenza n. 131/2010 - Dario Immordino)

Nell’assetto originario stabilito dalla Costituzione ai sensi della formulazione originaria dell’art. 117 Cost., la materia relativa alle professioni, non comparendo nella lista di materie attribuite alla legislazione concorrente Stato-Regioni (tranne che sotto lo specifico profilo dell’“istruzione professionale”), era conseguentemente caratterizzata dalla competenza in via esclusiva dello Stato.


Sicché lo Stato risultava titolare della competenza a legiferare in via unica ed esclusiva in relazione alla disciplina delle professioni e alla materia relativa all’ordinamento professionale.


Tale impostazione originaria è stata, come noto, modificata dalla riforma costituzionale che, nel corso del 2001, ha interessato il Titolo V della Parte seconda della Carta costituzionale.


In particolare, l’art. 117, co. 3, Cost., così come modificato a seguito della riforma del Titolo V approvata con legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, inserisce la materia “professioni” all’interno delle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente tra Stato  e Regioni (per la relativa disciplina di dettaglio).


Pertanto, ai sensi della previsione costituzionale richiamata, allo Stato è attribuita competenza legislativa in ordine alla individuazione dei principi generali e fondamentali in ambito di “professioni”, mentre le Regioni si vedono riconosciuta la potestà di legiferare nella materia in questione fissando la disciplina di dettaglio che dovrà regolare l’attività professionale


all’interno del relativo ambito territoriale, acquisendo così un nuovo ambito di competenza legislativa.


Alla luce di questo assetto delle competenze, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale.


Nella soluzione delle numerose questioni di legittimità proposte in materia la Corte ha più volte avuto modo di affermare che la «istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno già, di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale» (sentenze n. 93 del 2008, n. 138 e n. 328 del 2009).


Per quanto specificamente attiene alle attività di mediazione familiare la legislazione statale, con l’art. 155-sexies del codice civile, aggiunto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, non  prevede alcuna specifica professione, ma si limita a stabilire che «qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli». A tutt’oggi il legislatore staatle non ha introdotto la figura professionale del mediatore familiare, né stabilito i requisiti per l’esercizio dell’attività.


Sicché alla luce del prospettato quadro delle competenze disposizioni regionali che rechino una definizione della mediazione familiare, disciplinino le caratteristiche del mediatore familiare e stabiliscano gli specifici requisiti per l’esercizio dell’attività, con la previsione di un apposito elenco e delle condizioni per la iscrizione in esso, devono ritenersi invasive di una competenza sicuramente statale.


Sulla base di simili argomentazioni la Corte costituzionale, con sentenza n. 131/2010 ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 1, comma 2, 3, 4 e 6 della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 26 (Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare), nonché delle disposizioni con essi inscindibilmente connesse o dipendenti, e dell’art. 1 della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 27 (Modifiche alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2008, concernente “Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare”), per contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.


le citate disposizioni – le quali: recano la definizione generale del ruolo e della figura professionale del mediatore familiare, quale professionista deputato a svolgere, anche su invito del giudice, un ruolo di compiuta mediazione nei procedimenti di separazione della famiglia e della coppia nell’interesse dei figli; prevedono e disciplinano la particolare figura di mediatore familiare costituita dal coordinatore per la mediazione familiare (istituito presso ogni ASL), del quale stabiliscono i compiti e le finalità, diretti da un lato a realizzare progetti di politiche efficaci a tutela della famiglia e dall’altro a costituire un punto di riferimento per i tribunali e i magistrati che si occupano di separazioni che coinvolgono figli minori; istituiscono, presso l’assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, l’elenco regionale dei mediatori familiari e recano la analitica disciplina dei requisiti per l’accesso all’elenco stesso – si porrebbero in contrasto con il principio fondamentale in materia di regolamento delle professioni, in base al quale spetta esclusivamente allo Stato l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili e i titoli abilitanti.


Non pare dubbio, infatti, che, attraverso la predetta disciplina, la Regione Lazio pone una regolamentazione complessiva della mediazione familiare, individuando i titoli abilitanti per lo svolgimento in ambito regionale della professione di mediatore familiare, in tal modo travalicando, secondo quanto dianzi precisato, gli ambiti di competenza legislativa regionale in materia di professioni.


Avv. Dario Immordino

LaPrevidenza.it, 19/04/2010

Documenti:
ccost_131_2010.htm


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