Condizioni per il ricorso da parte degli enti locali al leasing immobiliare in costruendo
(Corte dei conti - Sezione Controllo per il Veneto, deiberazione n. 360/2011 - Dario Immordino)
Il leasing immobiliare in costruendo non può essere utilizzato per eludere il divieto di indebitamento imposto dalle regole di finanza pubblica a carico degli enti locali; motivo per cui, il relativo contratto non potrà essere utilizzato da Enti che non possono ricorrere al debito sia per precedenti violazioni del patto di stabilità sia per mancato rispetto dei parametri di cui all’art. 204 TUEL.
In sostanza il ricorso al leasing in costruendo, qualificato dal legislatore come appalto pubblico di lavori di cui possono servirsi le pubbliche amministrazioni la pubblica amministrazione per la “realizzazione, acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità”, seppur ammesso in linea generale dal D.lgs n. 152/2008, deve essere circondato da accorgimenti operativi concernenti in particolare il rispetto del Patto di stabilità.
Ciò perché la stipulazione di un contratto con il quale un ente pubblico demanda ad un soggetto terzo la costruzione, l’ampliamento od il completamento di un’opera pubblica e, contestualmente, procede alla sua locazione finanziaria per un determinato periodo ad un canone prefissato, riservandosi, al termine del periodo contrattuale, l’opzione di acquisto definitivo del bene, ad un prezzo prestabilito, costituisce una forma di finanziamento che comporta l’insorgere di un debito a carico dell’amministrazione, e potrebbe pertanto rappresentare uno strumento elusivo del divieto di indebitamento posto a carico degli enti locali.
Al fine di garantire che il ricorso a questo strumento utile (per l’ente che vi ricorre) ma “pericoloso” (per gli equilibri di finanza pubblica) non possa tradursi in un allentamento delle garanzie di buona gestione finanziaria degli enti istituzionali l’art. 16, lett.e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), prevede la necessità di definire i casi in cui la stipulazione, da parte degli enti locali, di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la realizzazione e la successiva concessione in locazione finanziaria di un bene immobile non costituisce forma elusiva delle regole del patto di stabilità interno, in considerazione della convenienza economica per l’amministrazione contraente.
Sino alla definizione normativa dei parametri di “legittimità finanziaria e contabile” del ricorso al leasing in costruendo gli enti decentrati potranno ricorrervi solo a condizione che i rischi di gestione non ricadano sull'Ente pubblico ( altrimenti l'operazione dovrebbe essere inquadrata e contabilizzata come indebitamento ed elusiva di vincoli di finanza pubblica), ma siano equamente distribuiti tra le parti contrattuali.
In tal modo l’operazione di finanziamento non assume caratteristiche esclusivamente finanziarie, ma acquisisce i connotati di un’ attività di partenariato pubblico privato coerente con la ratio e la natura del leasing ,istituto “finalizzato non alla mera acquisizione della disponibilità di un bene per un determinato periodo avvalendosi di un “finanziamento” da parte di una società finanziaria ma anche alla realizzazione dell’opera a carico della stessa società finanziaria “(TAR Lazio, sez. I – quater, n. 5993 del 4.07.2007).
Se queste condizioni sono rispettate il ricorso al leasing immobiliare non soggiace agli stringenti vincoli e divieti imposti dal legislatore statale, in caso contrario “si è in presenza di un contratto atipico nel quale l’aspetto di gran lunga prevalente risulta quello del finanziamento dell’opera pubblica” e l’operazione di finanziamento potrebbe essere qualificata come una forma di elusione del vincolo connesso al mancato rispetto del patto di stabilità. In quest’ultima ipotesi, la legittimità del ricorso al leasing immobiliare deve essere valutata in relazione alle norme ed ai principi che regolano sia la realizzazione delle opere pubbliche sia il rispetto dei vincoli di finanza pubblica”.
Ciò posto gli enti locali, nel ricorrere al credito per finanziare il leasing in costruendo, dovranno attenersi alle prescrizioni dell’ art. 204 del Tuel, che limita l’assunzione di nuovi mutui o l’accesso ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato alle sole ipotesi in cui “l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate.., al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui”.
In sostanza detta disposizione vincola la facoltà di indebitamento delle amministrazioni territoriali all’accertamento che gli interessi passivi non incidano sul bilancio dell’ente per un importo superiore al 12% delle entrate correnti , in modo che i costi dell’operazione “possano risultare neutralizzati dai benefici derivanti alla collettività da spese di investimento”.
A tal fine, precisa la Corte, bisogna far riferimento “ alle entrate correnti di competenza accertate con il rendiconto del penultimo esercizio approvato (art.203 del TUEL) e non alle entrate che potranno essere accertate o riscosse nel bilancio corrente e in quelli futuri”.
A simili regole non si può derogare nemmeno in presenza di un’opera pubblica che produca introiti certi .
Sulla base di queste argomentazioni, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, con la deliberazione n.360 del 23 settembre 2011 ha risposto negativamente ad uno specifico quesito formulato da un’amministrazione locale in merito alla possibilità di “ dare corso alla gara pubblica di scelta del soggetto ATI che finanziera, progetterà, realizzerà e condurrà gli impianti realizzati per il periodo ventennale di durata del leasing in costruendo, e successiva stipula del contratto di leasing, senza la preventiva materiale copertura di spesa a bilancio del canone annuo della locazione finanziaria”
Dario Immordino
LaPrevidenza.it, 10/10/2011
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