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Share/Save/Bookmark Concorso pubblico: in tema di decorrenza del limite di età definito dal bando
(Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, sentenza 2.12.2011 n. 21)


Con sentenza n. 4 del 2011, il T.A.R. Lazio ha accolto il ricorso proposto dall'odierna appellata per l'annullamento del provvedimento prot. n. 92/2-2-2-78 IS in data 15 novembre 2010, recante esclusione dal concorso per l'ammissione al 17° corso biennale (2011-2013) di 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'arma dei carabinieri. Come ricostruito in fatto dal giudice di primo grado, l'appellata è stata esclusa dal concorso per superamento del limite di età. Giova considerare, al riguardo, che l'art. 2, comma 1, lett. b), del bando prevede, quale requisito di partecipazione alla selezione, il "mancato superamento" del 26° anno di età al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande, fissato all'11 novembre 2010; l'Amministrazione ha escluso dalla procedura l'odierna appellata, la quale, nata il 21 maggio 1984, ha "compiuto" i 26 anni il 21 maggio 2010, 5 mesi e 21 giorni prima, quindi, dell'11 novembre 2010. Nell'accogliere il ricorso, il T.A.R. Lazio – pur dando atto del contrasto interpretativo da tempo emerso in merito all'esatta interpretazione delle clausole dei bandi di concorso che richiedono requisiti di età per l'ammissione alle procedure selettive – ha valorizzato la specificità della formulazione al riguardo utilizzata dalla lex specialis della procedura in contestazione. Nel dettaglio, il giudice di primo grado ha dato atto dell'indirizzo interpretativo in forza del quale, allorquando il verificarsi di determinati effetti (quali la perdita di un requisito di ammissione al concorso) sia collegato al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d'età deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno; ha tuttavia ritenuto che l'illustrato orientamento vada seguito nei soli casi in cui sia chiaramente e puntualmente enunciato nel bando che gli anni considerati quale limite massimo di età del candidato per la partecipazione alla procedura selettiva siano effettivamente (e interamente) "compiuti". Viceversa, quella stessa opzione interpretativa – ha sostenuto il T.A.R. - non può trovare applicazione nei casi in cui il bando di concorso faccia riferimento, semplicemente, ad un determinato numero di anni, senza precisare che tale età deve essere totalmente "compiuta".


 

LaPrevidenza.it, 27/01/2012

Documenti:
cds_21_2011.html


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