Compensazione tra debiti e crediti tributari impossibile anche in presenza di una sentenza definitva
(Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 5.8.2010 n. 18208)
Il C.E. s.p.a. Ha promosso giudizio di ottemperanza, con ricorso proposto dinanzi alla commissione tributaria provinciale della Sicilia, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, per ottenere l’adempimento degli obblighi derivanti da una sentenza, passata in giudicato, pronunciata dal medesimo giudice tributario (n. 197/1/02), con la quale l’amministrazione finanziaria era stata condannata ad effettuare un rimborso fiscale.
L’amministrazione convenuta, pur riconoscendo il diritto al rimborso richiesto, come si legge nella sentenza impugnata, ha eccepito di averne sospeso l’esecuzione in forza del combinato disposto del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, (che prevede la sospensione dei pagamenti nei confronti di chi sia debitore di altre amministrazioni dello Stato) e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23, (che autorizza la sospensione dei pagamenti nei confronti degli autori ai illeciti fiscali).
La commissione tributaria provinciale adita ha accolto il ricorso del C.I.s.p.a. Ritenendo illegittimo, nel merito, il provvedimento di sospensione.
L’amministrazione finanziaria ricorre oggi per la cassazione di quest’ultima decisione, meglio indicata in epigrafe, sulla base di due motivi. Il C.I. s.p.a. Resiste con controricorso.
LaPrevidenza.it, 02/09/2010
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