Commette peculato il notaio che non versa le somme dei clienti destinate all'imposta di registro
(Cassazione Penale, Sez V, 11 dicembre 2009, n. 47178 - Dario Immordino)
Il Notaio che si appropria delle somme consegnategli dai clienti per il pagamento dell'imposta di registro collegata alla redazione dell'atto pubblico risponde del delitto di peculato. Ciò perché lo stesso riveste la qualifica di pubblico ufficiale non solo nell'esercizio del potere certificativo in senso stretto, ma anche in relazione a tutte le altre attività disciplinate da norme di diritto pubblico e funzionalmente connesse all'esercizio di tale potere.
Sulla base di queste considerazioni la Cassazione ha respinto la tesi della difesa secondo cui l’attività del notaio nell’adempimento dell’obbligazione tributaria andrebbe qualificata come estranea alla funzione pubblica svolta per la stipula degli atti, precisando che la suddetta obbligazione non elide la funzione pubblica, ma, anzi, “la esalta siccome strutturalmente connessa con l'atto rogato e mirata al soddisfacimento di un interesse pubblico”.
In ogni caso la Cassazione ha sottolineato come la rilevanza penale della vicenda sottoposta al suo esame non verrebbe meno neanche ove si escludesse, per assurdo, la qualifica di pubblico ufficiale in capo al notaio. Invero, la fattispecie andrebbe, comunque, qualificata come appropriazione indebita (aggravata per la relazione di prestazione d'opera e, quindi, perseguibile d'ufficio).
Avv. Dario immordino
LaPrevidenza.it, 26/01/2010
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