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Share/Save/Bookmark Collaborazioni occasionali e consulenze professionali
(Dott.ssa Mariagabriella Corbi)

COLLABORAZIONE OCCASIONALE


Per collaborazione occasionale s'intende quando ha il requisito della saltuarietà. Non dovrebbe avere carattere continuativo e consequenziale.. Il lavoratore dovrebbe poter svolgere la sua attività in modo autonomo e non essere vincolato, dal committente, a orari rigidi e predeterminati,ad eccezion fatta per  esigenze dell'azienda. In questa tipologia di collaborazione, quindi, il lavoratore non è vincolato ad un orario di lavoro statico e la sua attività è inquadrata  come non strutturale all'intero ciclo produttivo ma solo come di supporto al perseguimento degli obiettivi del committente. Il lavoratore occasionale presta la propria opera  dietro versamento di un corrispettivo assoggettato a ritenuta d'acconto del 20%. Detto pagamento del corrispettivo non esime da tutti gli obblighi fiscali del lavoratore che dovrà affrontare, sui propri introiti complessivi, l'integrazione dell'aliquota Irpef legata al raggiungimento di specifici scaglioni di reddito. Questa tipologia di lavoro non prevede né il versamento di contributi previdenziali solo nel caso che il reddito annuo sia superiore a 5.000 euro), né un contratto scritto, né l’obbligo di applicare le regole sulla prevenzione degli infortuni o altre norme previste per gli altri lavoratori.....

LaPrevidenza.it, 08/11/2009

Documenti:
collaborazioni_corbi.html


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