Aggiunta del cognome paterno in seguito a riconoscimento successivo
(Cassazione civile , sez. I, sentenza 6.6.2008 n° 15087)
D.R.F. in data 11 giugno 2005, ottenuta autorizzazione dal tribunale ex artt. 250, co. n. 4, cod. civ., riconosceva quale figlia naturale la minore C.M. , nata da una relazione con C.E. , che l'aveva già riconosciuta come propria figlia naturale, rifiutandosi poi di prestare il consenso al riconoscimento da parte del D.R. . Successivamente, in data 24 giugno 2005, il D.R. avanzava, ex art. 262 cod. civ., domanda di attribuzione alla minore del proprio cognome in sostituzione di quello della madre. Il tribunale per i minorenni di Catania, con decreto 20 dicembre 2005, rigettava la domanda, ritenendo che l'assunzione del cognome paterno non rispondesse all'interesse della minore. Il D.R. proponeva reclamo. Nel procedimento si costituiva C.E. chiedendone il rigetto, deducendo che non rispondeva all'interesse della minore l'assunzione del cognome paterno, essendosi il padre sempre disinteressato di essa e vivendo la minore nel nucleo familiare da lei formato con altro uomo. La Corte di appello di Catania, sezione per i minorenni, con decreto 24 maggio 2007, notificato il 2 luglio 2007 a C.E. , dispose che la minore aggiungesse al cognome della madre quello del padre naturale. C.E. , con atto notificato al D.R. il 25/28 settembre 2007, ha proposto ricorso a questa Corte, formulando tre motivi. Il D.R. resiste con controricorso notificato in data 8/9 novembre 2007. La ricorrente ha anche depositato memoria....
LaPrevidenza.it, 24/10/2008
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