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Share/Save/Bookmark Accertamento fiscale: la firma del figlio del contribuente legittima il verbale
( Cassazione civile , sez. tributaria, ordinanza 23.09.2011 n. 19505 )


..... ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:


"1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 56/03/08, depositata il 12 maggio 2008, con la quale, rigettando l'appello dell'Ufficio, è stata confermata l'illegittimità dell'avviso di accertamento, per IVA, IRPEF ed IRAP relative al 1998, emesso nei confronti di D.V.. Il giudice d'appello ha ritenuto che fosse stato violato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, poiché non vi è prova dell'avvenuta notifica del P.v.c. alla contribuente non risultando agli atti alcuna delega conferita dalla ricorrente al figlio nelle forme previste dalla legislazione tributaria.


La D. resiste con controricorso.


2. Premesso che il ricorso del Ministero è inammissibile per difetto di legittimazione, il primo motivo del ricorso dell'Agenzia, con il quale si denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, citato art. 42, in quanto l'avviso di accertamento conterrebbe tutti gli elementi idonei a consentire alla contribuente di conoscere le ragioni della pretesa tributaria, è inammissibile per difetto di autosufficienza.


3. Il secondo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione, è anch'esso inammissibile, non contenendo l'indicazione riassuntiva e sintetica richiesta dall'art. 366 bis c.p.c..


4. Appare, invece, manifestamente fondato il terzo motivo, con il quale si denuncia la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 6, per avere il giudice di merito ritenuto irrilevante la sottoscrizione del processo verbale di constatazione da parte del figlio della contribuente.


LaPrevidenza.it, 30/01/2012

Documenti:
cass_19505_2011.html


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