Trattamento economico del personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati
(Consiglio di Stato, sentenza n. 7538 - Dario Immordino)
L'indennità ex art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 (cd indennità De Maria) è stata istituita in favore del personale universitario, che presta servizio presso le strutture sanitarie, "nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni ed anzianità".
La ratio della norma consiste nella equiparazione economica fra sanitari ospedalieri e docenti universitari che operano nelle cliniche universitarie; sull’assunto che fra gli obblighi di questi ultimi rientrano anche quelli di attendere alla direzione o alla esplicazione della propria attività di collaborazione nei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili, cioè in tutte quelle istituzioni che concorrono in vario modo allo svolgimento delle attività proprie delle Università. In altri termini, il servizio prestato dai docenti universitari nei reparti clinico-ospedalieri fa parte integrante dei doveri inerenti al loro status, alla pari di qualsiasi altra forma di partecipazione alla vita universitaria in genere (laboratori, istituti, ecc.). Di conseguenza tale servizio non può non essere ricompreso nella normale retribuzione spettante ai docenti medesimi.
Tale equiparazione risulta ancor più giustificata se si tiene conto che con la legge 12 febbraio 1968, n. 132 il legislatore ha inteso mobilitare, per l'assolvimento del servizio in cui si concreta l'assistenza ospedaliera pubblica, anche gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le cliniche e gli istituti universitari, dichiarandoli soggetti, per la parte assistenziale, alla disciplina unitaria posta dalla stessa legge di riforma.
In merito la Corte costituzionale ha avuto modo di rilevare che, trattandosi di una componente del complessivo trattamento economico spettante al professore universitario quando svolga attività assistenziale sanitaria, l'indennità non può non essere utile ai fini assistenziali e previdenziali (Corte Cost., n. 126/1981, con cui il citato art. 31 è stato dichiarato, sotto tale profilo, incostituzionale).
Ciò posto uno dei principali profili problematici emersi in riferimento a detta indennità è costituito dall'individuazione della corretta modalità di calcolo della stessa nel caso in cui il medico sia in regime non esclusivo con l'Azienda ospedaliera e di tempo definito con l'Università.
In merito il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1 dicembre 2009 , n. 7538 ha rilevato che in simili ipotesi l'unica interpretazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 è quella di prendere come riferimento i trattamenti economici corrispondenti alle funzioni del dipendente e alle sue opzioni.
Motivo per cui la determinazione dell’indennità deve tener conto del fatto che, in conseguenza dell'opzione per il regime non esclusivo, l'impegno lavorativo ospedaliero non diminuisce, ma resta sempre di 38 ore con un trattamento economico inferiore dipendente non dal minor orario, ma dalla possibilità di svolgere attività extramuraria. Mentre in caso di regime a tempo definito l'impegno di lavoro universitario prevede la sola diminuzione dell'orario "massimo" (200 ore in luogo di 350) e non di quello minimo.
Di conseguenza, a seguito dell'opzione per il tempo definito universitario, le amministrazioni non devono mantenere (mediante il differenziale) un uguale trattamento economico in presenza di un minor impegno lavorativo, garantendo la stessa indennità perequativa, ma, al fine di ricondurre a correttezza il sistema delle opzioni e del conseguente trattamento economico, dovranno invece mantenere lo stesso trattamento complessivo, stabilito per i medici in rapporto non esclusivo: diversamente operando si creerebbe un’asimmetria che comporterebbe il fallimento delle finalità perequative perseguite dal legislatore.
Definita con tale soluzione la fattispecie il Collegio rileva tuttavia che il sistema basato sulla predetta indennità può considerarsi ormai in via di superamento, atteso che il trattamento economico del personale universitario è oggi determinato in base all'art. 6 del D. Lgs. n. 517/1999, che prevede trattamenti aggiuntivi graduati in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico (c.d. indennità di posizione) ed in relazione ai risultati ottenuti nell'attività gestionale ed assistenziale (c.d. indennità di risultato).
Tale sistema è sostitutivo del precedente, e non aggiuntivo, con la conseguenza che deve essere escluso che il trattamento aggiuntivo di cui all'art. 6, comma 1, D. lgs. n. 517 del 1999 possa essere percepito in aggiunta al trattamento perequativo di cui all'art. 31 dpr n. 761 del 1979 (come, di recente, affermato da questo Consiglio di Stato, VI, n. 1090/2009).
Avv. Dario Immordino
LaPrevidenza.it, 14/12/2009
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